Art. 669 c.p.p. — Pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona

Se piu' sentenze di condanna divenute irrevocabili sono state pronunciate contro la stessa persona per il medesimo fatto, il giudice ordina l'esecuzione della sentenza con cui si pronuncio' la condanna meno grave, revocando le altre. Quando le pene irrogate sono diverse, l'interessato puo' indicare la sentenza che deve essere eseguita. Se l'interessato non si avvale di tale facolta' prima della decisione del giudice dell'esecuzione, si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4. Se si tratta di pena pecuniaria e pena detentiva, si esegue la pena pecuniaria. Se si tratta di pene detentive o pecuniarie di specie diversa, si esegue la pena di minore entita'; se le pene sono di uguale entita', si esegue rispettivamente l'arresto o l'ammenda. Se si tratta di pena detentiva o pecuniaria e della sanzione sostitutiva della semidetenzione o della liberta' controllata, si esegue, in caso di pena detentiva, la sanzione sostitutiva e, in caso di pena pecuniaria, quest'ultima. Quando le pene principali sono uguali, si tiene conto della eventuale applicazione di pene accessorie o di misure di sicurezza e degli altri effetti penali. Quando le condanne sono identiche, si esegue la sentenza divenuta irrevocabile per prima. Se la sentenza revocata era stata in tutto o in parte eseguita, l'esecuzione si considera come conseguente alla sentenza rimasta in vigore. Le stesse disposizioni si applicano se si tratta di piu' decreti penali o di sentenze e di decreti ovvero se il fatto e' stato giudicato in concorso formale con altri fatti o quale episodio di un reato continuato, premessa, ove necessaria, la determinazione della pena corrispondente. Se piu' sentenze di non luogo a procedere o piu' sentenze di proscioglimento sono state pronunciate nei confronti della stessa persona per il medesimo fatto, il giudice, se l'interessato entro il termine previsto dal comma 2 non indica la sentenza che deve essere eseguita, ordina l'esecuzione della sentenza piu' favorevole, revocando le altre. Salvo quanto previsto dagli articoli 69 comma 2 e 345, se si tratta di una sentenza di proscioglimento e di una sentenza di condanna o di un decreto penale, il giudice ordina l'esecuzione della sentenza di proscioglimento revocando la decisione di condanna. Tuttavia, se il proscioglimento e' stato pronunciato per estinzione del reato verificatasi successivamente alla data in cui e' divenuta irrevocabile la decisione di condanna, si esegue quest'ultima. Se si tratta di una sentenza di non luogo a procedere e di una sentenza pronunciata in giudizio o di un decreto penale, il giudice ordina l'esecuzione della sentenza pronunciata in giudizio o del decreto.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 128/2009

    Questione infondata
    30 aprile 2009

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 669 cod. proc. pen., sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il giudice dell'esecuzione possa concedere la sospensione condizionale della pena in relazione ad una sentenza nella quale l'applicazione del beneficio sia stata negata esclusivamente a causa dell'esistenza di una precedente sentenza di condanna poi revocata per violazione del divieto del ne bis in idem . Nel caso di specie, infatti, si è al cospetto di una evenienza patologica - avendo chiesto il condannato che tra le sentenze divenute irrevocabili venisse eseguita quella a lui meno favorevole (ossia quella che ha inflitto una pena più severe e negato il benefico della pena sospesa) - che non può costituire il presupposto per far valere un'illegittimità riferita alla lesione del principio di eguaglianza. Va escluso, pertanto, che con riferimento alla fattispecie oggetto del giudizio sia costituzionalmente ipotizzabile un intervento volto a riequilibrare la relativa disciplina rispetto a quella stabilita per le ipotesi contemplate dagli artt. 671, comma 3, e 673, comma 1, cod. proc. pen., evocati dal rimettente quali tertia comparationis . - Sull'ininfluenza, ai fini della violazione dell'art. 3 Cost., delle situazioni di disparità di mero fatto, v. citate ex plurimis , sentenze n. 86/2008 e n. 416/1996; ordinanza n. 385/2008.

    Art. 669 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 163 c.p. · Art. 673 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 286/1993

    Questione inammissibile
    16 giugno 1993

    La disposizione dell'art. 669, primo comma, cod.proc.pen., secondo la quale in caso di più sentenze di condanna, divenute irrevocabili, pronunciate contro la stessa persona per il medesimo fatto, il giudice ordina l'esecuzione della sentenza con cui si pronuncia la condanna meno grave, revocando le altre, è riferibile, e quindi applicabile, anche nell'ipotesi di conflitto fra due ordinanze emesse da giudici diversi, ai sensi dell'art. 671 cod.proc.pen., su istanze di applicazione, nel procedimento esecutivo, della disciplina del reato continuato, ma solo quando entrambi i provvedimenti siano di accoglimento, non, invece, quando uno di essi sia di rigetto. Tale tipo di pronuncia, infatti, essendo comunque sempre resa "rebus sic stantibus", finché cioè non vengano prospettati o elementi nuovi o elementi di cui comunque non si sia tenuto conto, non può ritenersi irrevocabile ne' perciò equipararsi, quanto all'operatività del principio del 'ne bis in idem', a quella di accoglimento.

    Art. 669 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 101 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 200/1992

    Questione infondata
    28 aprile 1992

    Anche se impropriamente denominata "di non luogo a procedere", la sentenza con cui il giudice delle indagini preliminari di pretura dichiari l'estinzione del reato per intervenuta oblazione, va considerata (v. massima A) sentenza di proscioglimento e pertanto se per il medesimo fatto e contro la stessa persona sia stata pronunciata in giudizio - come nella specie - anche una sentenza di condanna, è quest'ultima che, in applicazione dell'art. 669, ottavo comma, cod. proc. pen., va dichiarata ineseguibile. Deve dunque respingersi la censura di incostituzionalità formulata, in riferimento ai principi della eguaglianza e del 'favor reì, riguardo all'art. 669, nono comma, cod. proc. pen., (secondo il quale nel conflitto fra una sentenza di non luogo a procedere - quando questa sia veramente tale - e una sentenza pronunciata in giudizio o un decreto penale, prevalgono i secondi) in quanto basata su una errata interpretazione della disposizione impugnata, non riferibile al caso. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 669, nono comma, cod. proc. pen., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

    Art. 669 c.p.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art669 · fonte del testo

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