Art. 15 — Intervento adesivo dipendente
Articolo abrogato dalla l. 18 giugno 2009, n. 69.
Abrogato dal 4 luglio 2009
Articolo abrogato dalla l. 18 giugno 2009, n. 69.
Abrogato dal 4 luglio 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2003
Confronto con la versione in vigore dal 22 gennaio 2003 al 4 luglio 2009. 110 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Colui che, avendovi interesse, vuole sostenere le ragioni di alcuna delle parti, puo' intervenire fino al deposito dell'istanza di fissazione dell'udienza, ma non puo' compiere atti che, al momento dell'intervento, non sono piu' consentiti alle parti originarie. Tuttavia, se il terzo deduce il dolo o la collusione delle parti in suo danno, il giudice, ove ritenga fondata la deduzione, lo rimette in termini provvedendo a norma dell'articolo 13, comma 5. In ogni caso, il terzo intervenuto a norma del presente articolo e' legittimato all'impugnazione della sentenza. Per intervenire, il terzo deve costituirsi in giudizio depositando in cancelleria una comparsa notificata alle altre parti, con i documenti che offre in comunicazione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-01-17;5~art15 · fonte del testo
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