Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 1, dalle Rassegne del Massimario.

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 71/2008

    Ha colpito questo articolo
    28 marzo 2008

    È costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, limitatamente alle parole: «incluse quelle connesse a norma degli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del codice di procedura civile». La disposizione censurata, la quale prevede che in caso di connessione tra una causa compresa nell'ambito applicativo della norma richiamata e uno dei rapporti di cui all'art. 409 c.p.c. i procedimenti siano sottoposti al rito di cui al d.lgs. n. 5/2003" esorbita, infatti, dai limiti della norma di delegazione (art. 12 della legge n. 366 del 2001), che ha delimitato l'oggetto della delega al diritto societario, alle materie disciplinate dal testo unico n. 58 del 1998 in tema di intermediazione finanziaria, nonché a quelle previste dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia n. 385 del 1993. Pertanto, accertato che la legge di delega non autorizzava il Governo ad intervenire in tema di connessione tra procedimenti aventi oggetti diversi, il thema decidendum proposto dal giudice a quo deve essere esteso all'intera disposizione concernente il rito applicabile alle controversie connesse, sicché, nei vari molteplici casi di connessione, oltre a quello di cui al giudizio a quo , il rito andrà individuato secondo il regime generale previsto dall'art. 40 del cod. proc. civ. Restano assorbiti gli altri profili di censura.

    Art. 1 Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria · Art. 12 Delega al Governo per la riforma del diritto societario · Art. 31 c.p.c. · Art. 32 c.p.c.

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  • Ordinanza n. 296/2007

    Questione inammissibile
    17 luglio 2007

    Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, e dell'art. 7 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), contestualmente sollevate, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, prospettando la possibilità di un intervento della Corte in via alternativa sull'una o sull'altra norma, poiché, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, non è consentita la proposizione di questioni concernenti disposizioni diverse in rapporto di alternatività irrisolta. - V., ex plurimis , ordinanze n. 62/2007, n. 185/2006, n. 215/2005.

    Art. 1 Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria · Art. 7 Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria · Art. 12 Delega al Governo per la riforma del diritto societario · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 luglio 2009

Confronto con la versione in vigore dal 3 aprile 2008 al 4 luglio 2009. 457 parole tolte, 9 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: Si osservano le disposizioni del presente decreto legislativo in tutte le controversie, incluse quelle connesse a norma degli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del codice di procedura civile, relative a:

tolto: a) rapporti societari, ivi compresi quelli concernenti le societa' di fatto, l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilita' da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i liquidatori e i direttori generali delle societa', delle mutue assicuratrici e delle societa' cooperative nonche' contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della societa' che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati;

tolto: b) trasferimento delle partecipazioni sociali, nonche' ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;

tolto: c) patti parasociali, anche diversi da quelli disciplinati dall'articolo 2341-bis del codice civile, e accordi di collaborazione di cui all'articolo 2341-bis, ultimo comma, del codice civile;

tolto: d) rapporti in materia di intermediazione mobiliare da chiunque gestita, servizi e contratti di investimento, ivi compresi i servizi accessori, fondi di investimento, gestione collettiva del risparmio e gestione accentrata di strumenti finanziari, vendita di prodotti finanziari, ivi compresa la cartolarizzazione dei crediti, offerte pubbliche di acquisto e di scambio, contratti di borsa;

tolto: e) materie di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, quando la relativa controversia e' promossa da una banca nei confronti di altra banca ovvero da o contro associazioni rappresentative di consumatori o camere di commercio;

tolto: f) credito per le opere pubbliche. Restano ferme tutte le norme sulla giurisdizione. Spettano esclusivamente alla corte d'appello tutte le controversie di cui agli articoli 145 decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e 195 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Salvo che nelle controversie di cui al comma 1, lettera e), il tribunale giudica in composizione collegiale. Nelle azioni promosse da o contro associazioni rappresentative dei consumatori e dalle camere di commercio il tribunale giudica a norma del capo I del titolo II del presente decreto in composizione collegiale anche se relative alle materie di cui al comma 1, lettera e). Per quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili. Quando rileva che una causa relativa ad uno dei rapporti di cui al comma 1 e' stata proposta in forme diverse da quelle previste dal presente decreto, il giudice dispone con ordinanza il mutamento di rito e la cancellazione della causa dal ruolo; dalla comunicazione dell'ordinanza decorrono, se emessa a seguito dell'udienza di prima comparizione, i termini di cui all'articolo 6 ovvero, in ogni altro caso, i termini di cui all'articolo 7; restano ferme le decadenze gia' maturate.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-01-17;5~art1 · fonte del testo

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