Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 340/2007

    Ha colpito questo articolo
    12 ottobre 2007

    Il giudizio di conformità della norma delegata alla norma delegante, condotto alla stregua dell'art. 76 Cost., deve esplicarsi attraverso il confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli: l'uno relativo alla norme che determinano l'oggetto, i principi e i criteri direttivi indicati dalla delega, tenendo conto del complessivo contesto di norme in cui si collocano e individuando le ragioni e le finalità poste a fondamento della legge di delegazione; l'altro relativo alle norme poste dal legislatore delegato, da interpretarsi nel significato compatibile con i principi e criteri direttivi della delega». E, in considerazione della varietà delle materie, riguardo alle quali si può ricorrere alla delega legislativa, non è possibile enucleare una nozione rigida valevole per tutte le ipotesi di "principi e criteri direttivi". - Negli stessi termini, v., citate, ex plurimis , sentenze n. 7 e n. 15/1999, n. 276, n. 163, n. 126, n. 425, n. 503/2000, n. 54 e n. 170/2007. - Sull'impossibilità di enucleare una nozione rigida valevole per tutte le ipotesi di principi e criteri direttivi, v., citata sentenza n. 250/1991.

    Art. 13 Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria · Art. 12 Delega al Governo per la riforma del diritto societario

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 424/2007

    Altra decisione
    12 dicembre 2007

    Deve essere ordinata la restituzione al giudice remittente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, censurato in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. La norma - secondo la quale, nelle controversie in materia di diritto societario devolute alla cognizione del tribunale collegiale, qualora il convenuto sia rimasto contumace, i fatti affermati dall'attore si intendono non contestati - è censurata con riguardo all'ipotesi in cui sia rimasto contumace uno dei convenuti della cui condotta siano chiamati a rispondere in solido altri soggetti. Posto che il rimettente non fa propria nessuna delle interpretazioni della norma che prospetta come possibili, è dirimente il fatto che, medio tempore , la sentenza n. 340/2007 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 del medesimo art. 13, nella parte in cui stabilisce che, se il convenuto è rimasto contumace, "i fatti affermati dall'attore, anche quando il convenuto abbia tardivamente notificato la comparsa di costituzione, si intendono non contestati e il tribunale decide sulla domanda in base alla concludenza di questa", sicché si rende necessaria una nuova valutazione della rilevanza della questione. - V., citata, sentenza n. 340/2007.

    Art. 13 Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria · Art. 12 Delega al Governo per la riforma del diritto societario · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 4 luglio 2009

Confronto con la versione in vigore dal 18 ottobre 2007 al 4 luglio 2009. 356 parole tolte, 9 parole aggiunte.

tolto: Se l'attore non si costituisce nel termine di cui all'articolo 3, il convenuto, costituendosi nel termine a lui assegnato a norma dell'articolo 5, comma 1, puo', nella comparsa di risposta, eccepire l'estinzione del processo e depositare istanza di fissazione dell'udienza; altrimenti, procede a norma dell'articolo 4, comma 2. Se il convenuto non notifica la comparsa di risposta nel termine stabilito a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), ovvero dell'articolo 3, comma 2, l'attore, tempestivamente costituitosi, puo' notificare al convenuto una nuova memoria a norma dell'articolo 6, ovvero depositare, previa notifica, istanza di fissazione dell'udienza; in quest'ultimo caso i fatti affermati dall'attore, anche quando il convenuto abbia tardivamente notificato la comparsa di costituzione, si intendono non contestati e il tribunale decide sulla domanda in base alla concludenza di questa; se lo ritiene opportuno, il giudice deferisce all'attore giuramento suppletorio. Se nessuna delle parti si sia costituita nel termine rispettivamente assegnato, l'istanza di fissazione dell'udienza puo' essere sempre proposta dalla parte che si sia costituita, mediante deposito in cancelleria, unitamente ai propri scritti difensivi e ai documenti offerti in comunicazione. Dell'avvenuto deposito dell'istanza deve essere data notizia mediante atto notificato alle altre parti, le quali possono costituirsi nei dieci giorni successivi, depositando i propri scritti difensivi, i documenti offerti in comunicazione e la nota contenente la formulazione delle rispettive conclusioni. Nei confronti della parte che non si costituisce, si applica, rispettivamente, il comma 1 o 2. Fermo quanto disposto dai commi 1, 2 e 3, l'inosservanza dei termini previsti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10, nonche' le decadenze, sono rilevabili soltanto su eccezione della parte che vi abbia interesse da proporsi nella prima istanza o difesa successiva, a norma dell'articolo 157 del codice di procedura civile. Nel decreto di fissazione dell'udienza il giudice, valutata ogni circostanza, puo' rimettere in termini la parte che da irregolarita' procedimentali abbia risentito pregiudizio nel suo diritto di difesa. Rimane ferma l'inammissibilita', purche' eccepita, delle eccezioni non rilevabili d'ufficio, delle allegazioni, delle istanze istruttorie proposte, nonche' dei documenti depositati dal convenuto dopo la seconda memoria difensiva ovvero dall'attore dopo la memoria successiva alla proposizione della domanda riconvenzionale.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-01-17;5~art13 · fonte del testo

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