Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 4 luglio 2009

Confronto con la versione in vigore dal 22 gennaio 2003 al 4 luglio 2009. 191 parole tolte, 9 parole aggiunte.

tolto: Salvo che sia effettuato per l'integrazione necessaria del contraddittorio, ovvero a norma dell'articolo 107 del codice di procedura civile, l'intervento di terzi a norma dell'articolo 105, comma primo, del codice di procedura civile non puo' aver luogo oltre il termine previsto per la notifica da parte del convenuto della comparsa di risposta. Il terzo deve costituirsi a norma dell'articolo 5, comma 1, fissando alle altre parti un termine per la replica non inferiore a trenta e non superiore a novanta giorni dalla notificazione della comparsa di intervento. Ciascuna delle parti originarie, con propria memoria, puo' proporre istanza di fissazione dell'udienza affinche' venga decisa la questione di ammissibilita' dell'intervento, con ordinanza reclamabile nelle forme dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile e nel termine perentorio di dieci giorni dalla sua comunicazione; ovvero puo' fissare un termine, non inferiore a trenta giorni, al terzo intervenuto perche' questi provveda alla notificazione di una sua memoria; in quest'ultimo caso il terzo, se non procede alla notifica dell'istanza di fissazione dell'udienza, con la propria memoria fissa alle altre parti un termine non inferiore a venti giorni e non superiore a sessanta per una ulteriore replica.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-01-17;5~art14 · fonte del testo

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