Art. 8 — Istanza di fissazione di udienza
Articolo abrogato dalla l. 18 giugno 2009, n. 69.
Abrogato dal 4 luglio 2009
Articolo abrogato dalla l. 18 giugno 2009, n. 69.
Abrogato dal 4 luglio 2009
2 massime che riguardano l’art. 8, dalle Rassegne del Massimario.
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, lettera c) , del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 76 della Costituzione, dal giudice relatore del Tribunale di Alba. Il remittente si è invero attribuita la legittimazione a sollevare la questione di legittimità costituzionale con una motivazione carente, in quanto non tiene conto del sistema normativo di riferimento e, in particolare, del fatto che la legge non prevede un riesame da parte del giudice relatore del giudizio del presidente sull'ammissibilità dell'istanza di fissazione dell'udienza, costituente il presupposto della sua stessa nomina.
Art. 8 Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria · Art. 12 Delega al Governo per la riforma del diritto societario · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che «la mancata notifica dell'istanza di fissazione d'udienza nei venti giorni successivi alla scadenza dei termini di cui ai commi precedenti, o del termine per il deposito della memoria di controreplica del convenuto di cui all'art. 7, comma 2, ovvero dalla scadenza del termine massimo di cui all'art. 7, comma 3, determina l'estinzione immediata del processo», anziché la cancellazione della causa dal ruolo. Invero, la questione è analoga ad altra già dichiarata non fondata dalla Corte con la sentenza n. 221 del 2008, né il rimettente ha prospettato nell'atto di promovimento diversi o ulteriori motivi di censura.
Art. 8 Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria · Art. 12 Delega al Governo per la riforma del diritto societario · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Cost., nella parte in cui stabilisce che la mancata notifica dell'istanza di fissazione d'udienza, nel termine perentorio ivi previsto, determina l'estinzione immediata del processo, anziché l'effetto di cancellazione della causa dal ruolo. Invero, premesso che spetta al legislatore un'ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali con il solo limite della manifesta irragionevolezza delle scelte compiute, la disposizione censurata non appare irragionevole in quanto la sanzione della estinzione è in armonia con il criterio della celerità del giudizio che informa il rito societario e con la necessità di evitare stasi nello svolgimento del processo. Inoltre, la medesima norma attiene alla fase del procedimento che precede l'intervento del giudice, sicché, da un lato, appare opportuna una misura che, come l'estinzione, opera di diritto, dall'altro, non è pertinente il paragone con la disciplina della mancata comparizione delle parti in udienza, trattandosi di situazioni processuali diverse; né può dirsi leso il diritto di difesa, posto che la garanzia costituzionale non comporta la illegittimità di preclusioni e decadenze processuali e la conseguente necessità che ogni giudizio si concluda con una decisione di merito e che, comunque, l'estinzione del processo non incide definitivamente sul diritto di azione e sul rapporto sostanziale dedotto in causa. - Sulla discrezionalità legislativa in tema di conformazione degli istituti processuali v., citate, ordinanza n. 7/1997, nonché, ex plurimis , sentenze n. 295/1995, n. 65/1996, sentenze n. 327, n. 383 e n. 376/2007 (recte : ordinanze) .
Art. 8 Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria · Art. 2 Delega al Governo per la riforma del diritto societario · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.
Va ordinata la restituzione degli atti al giudice rimettente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, nella parte in cui non prevede che, nel processo con pluralità di parti, ciascun convenuto debba notificare la propria comparsa di risposta a tutti gli altri convenuti. Invero, successivamente all'ordinanza di rimessione, è intervenuto il decreto legislativo del 28 dicembre 2004, n. 310, che ha apportato significative innovazioni al d.lgs. n. 5 del 2003, proprio con riguardo al processo con pluralità di parti, sicché appare opportuna una nuova valutazione della questione alla luce dell'intervenuta modifica legislativa.
Art. 4 Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria · Art. 8 Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria · Art. 12 Delega al Governo per la riforma del diritto societario · Art. 24 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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5 versioni dal 2003
Confronto con la versione in vigore dal 2 agosto 2007 al 4 luglio 2009. 464 parole tolte, 9 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: L'attore puo' notificare alle altre parti istanza di fissazione di udienza, entro venti giorni:
tolto: a) dalla data di notifica della comparsa di risposta del convenuto cui non intende replicare, ovvero dalla scadenza del termine per la notifica della comparsa di risposta;
tolto: b) in caso di chiamata di terzo, dalla data di notifica della comparsa di risposta del terzo chiamato ovvero dalla scadenza del termine per la notifica della comparsa stessa;
tolto: c) dalla data della notifica dello scritto difensivo delle altre parti al quale non intende replicare ovvero dalla scadenza del relativo termine. Il convenuto puo' notificare alle altre parti istanza di fissazione di udienza, entro venti giorni:
tolto: a) se ha proposto domanda riconvenzionale ovvero sollevato eccezioni non rilevabili d'ufficio, dalla data di notifica della memoria di replica dell'attore ovvero dalla scadenza del relativo termine;
tolto: b) se sono stati chiamati in causa terzi, dalla data di notifica della comparsa di risposta del terzo chiamato ovvero dalla scadenza del relativo termine;
tolto: c) al di fuori dei casi precedenti, dalla data della propria costituzione in giudizio, ovvero dalla data della notifica dello scritto difensivo delle altre parti al quale non intende replicare ovvero dalla scadenza del relativo termine. Il terzo chiamato, ovvero intervenuto, puo' notificare alle altre parti istanza di fissazione di udienza, entro venti giorni:
tolto: a) se ha proposto domanda riconvenzionale ovvero ha sollevato eccezioni non rilevabili d'ufficio, dalla data di notifica della memoria di replica dell'attore o del convenuto ovvero dalla scadenza del relativo termine;
tolto: b) al di fuori del caso precedente, dalla data della propria costituzione in giudizio, ovvero dalla data della notifica dello scritto difensivo delle altre parti al quale non intende replicare ovvero dalla scadenza del relativo termine. La mancata notifica dell'istanza di fissazione di udienza nei venti giorni successivi alla scadenza dei termini di cui ai commi precedenti o del termine per il deposito della memoria di controreplica del convenuto di cui all'articolo 7, comma 2, ovvero dalla scadenza del termine massimo di cui all'articolo 7, comma 3, determina l'estinzione del processo rilevabile anche d'ufficio. Il rilievo d'ufficio e' precluso se l'udienza si e' comunque svolta con la partecipazione di almeno una parte; in tal caso l'estinzione deve comunque essere eccepita, a pena di decadenza, entro la stessa udienza. L'istanza di fissazione presentata fuori dei casi stabiliti dal presente articolo e' dichiarata inammissibile, su richiesta della parte interessata depositata in cancelleria nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica dell'istanza, dal Presidente che, sentite le parti, provvede con ordinanza non impugnabile; con lo stesso provvedimento, il presidente assegna il termine per lo svolgimento delle ulteriori attivita' eventualmente necessarie. Se nel processo sono costituite piu' di due parti, l'istanza di fissazione dell'udienza notificata da una di esse perde efficacia qualora, nel termine assegnato, un'altra parte notifichi una memoria o uno scritto difensivo.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-01-17;5~art8 · fonte del testo
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