Art. 10 — Effetti della notificazione dell'istanza di fissazione di udienza
Articolo abrogato dalla l. 18 giugno 2009, n. 69.
Abrogato dal 4 luglio 2009
Articolo abrogato dalla l. 18 giugno 2009, n. 69.
Abrogato dal 4 luglio 2009
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 1 e 2, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, censurato, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede la facoltà per la parte attrice di dedurre la prova contraria quando la parte convenuta richieda, come è sua facoltà quando non proponga domande riconvenzionali o eccezioni non rilevabili d'ufficio, la fissazione d'udienza senza concedere a controparte il termine di cui all'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 5 del 2003. Invero, l'ordinanza di rimessione, da un lato, omette la descrizione della fattispecie controversa e dall'altro è carente sia riguardo alla individuazione del quadro normativo, sia sotto il profilo della motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione.
Art. 10 Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria · Art. 12 Delega al Governo per la riforma del diritto societario · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.
È inammissibile, per difetto di motivazione sia in punto di rilevanza che di non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 1 e 2, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 111 della Costituzione. Sussistono, invero, carenze motivazionali nell'ordinanza di rimessione in relazione ad una pluralità di profili, in particolare difetta la motivazione, con riguardo alle condizioni che legittimano, nel procedimento di cui al d.lgs. n. 5 del 2003, l'istanza di fissazione dell'udienza, ai modi per farne valere l'illegittimità e all'individuazione degli organi a ciò legittimati; il che si risolve anche in carenza di motivazione sulla legittimazione a sollevare questione di legittimità costituzionale. Tenuto conto che il giudice a quo , relatore nella causa collegiale pendente davanti al Tribunale, ha addotto il proprio potere di ammettere le prove considerandolo in via astratta e non con riferimento alle disposizioni che regolano l'istanza di fissazione dell'udienza e la sua idoneità a provocare le decadenze di cui all'art. 10 del d.lgs n. 5 del 2003. In materia, v. citate sentenze n. 109/1962, n. 62/1966, n. 90/1968, n. 125/1980, n. 1104/1988, n. 71/1994, n. 204/1997, n. 111/1998, ordinanze n. 157/1989, n. 59/1990, 436/1994, n. 295/1996, n. 552/2000, n. 23/2001, n. 391/2002.
Art. 10 Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria · Art. 12 Delega al Governo per la riforma del diritto societario · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 2003
Confronto con la versione in vigore dal 14 gennaio 2005 al 4 luglio 2009. 156 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: A seguito della notificazione dell'istanza di fissazione di udienza, le altre parti devono, nei dieci giorni successivi, depositare in cancelleria una nota contenente la definitiva formulazione delle istanze istruttorie e delle conclusioni di rito e di merito gia' proposte, esclusa ogni loro modificazione. In mancanza, si intendono formulate le istanze e le conclusioni di cui al primo atto difensivo. Salvo quanto disposto dall'articolo 12, comma 8, e dall'articolo 13, comma 3, a seguito della notificazione dell'istanza di fissazione di udienza tutte le parti decadono dal potere di proporre nuove eccezioni, di precisare o modificare domande o eccezioni gia' proposte, nonche' di formulare ulteriori istanze istruttorie e depositare nuovi documenti. La decadenza puo' essere dichiarata soltanto su eccezione della parte interessata, da proporsi nella prima istanza o difesa successiva a norma dell'articolo 157 del codice di procedura civile. La notificazione dell'istanza di fissazione dell'udienza rende pacifici i fatti allegati dalle parti ed in precedenza non specificamente contestati.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-01-17;5~art10 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.