Art. 4 — Comparsa di risposta
Articolo abrogato dalla l. 18 giugno 2009, n. 69.
Abrogato dal 4 luglio 2009
Articolo abrogato dalla l. 18 giugno 2009, n. 69.
Abrogato dal 4 luglio 2009
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Va ordinata la restituzione degli atti al giudice rimettente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, nella parte in cui non prevede che, nel processo con pluralità di parti, ciascun convenuto debba notificare la propria comparsa di risposta a tutti gli altri convenuti. Invero, successivamente all'ordinanza di rimessione, è intervenuto il decreto legislativo del 28 dicembre 2004, n. 310, che ha apportato significative innovazioni al d.lgs. n. 5 del 2003, proprio con riguardo al processo con pluralità di parti, sicché appare opportuna una nuova valutazione della questione alla luce dell'intervenuta modifica legislativa.
Art. 4 Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria · Art. 8 Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria · Art. 12 Delega al Governo per la riforma del diritto societario · Art. 24 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 2003
Confronto con la versione in vigore dal 29 febbraio 2004 al 4 luglio 2009. 231 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'altra parte a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione; a pena di decadenza deve proporre le domande riconvenzionali dipendenti dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che gia' appartiene alla causa come mezzo di eccezione e dichiarare di voler chiamare in causa i terzi ai quali ritiene comune la causa o dai quali pretende di essere garantito precisandone le ragioni; deve formulare le conclusioni. Nella stessa comparsa il convenuto deve indicare il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento. Nella comparsa di risposta il convenuto, fermo quanto disposto nell'articolo 8, comma 2, lettera c), fissa all'attore un termine non inferiore a trenta giorni dalla notificazione della stessa comparsa per eventuale replica. In caso di omessa o insufficiente indicazione, il termine e' di trenta giorni. Nel caso di pluralita' di convenuti, anche a seguito di chiamata in causa, il termine fissato all'attore per la replica non puo' eccedere i sessanta giorni; l'inosservanza di tale termine puo' essere eccepita anche dagli altri convenuti. Se dichiara di voler chiamare in causa terzi, il convenuto deve notificare loro l'atto di citazione a norma dell'articolo 2.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-01-17;5~art4 · fonte del testo
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