Art. 24 — Iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali

I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di consegna del ruolo al concessionario, al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore. L'ente ha facolta' di richiedere il pagamento mediante avviso bonario al debitore. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in tutto o in parte, se il debitore provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dalla data di ricezione del predetto avviso. Se, a seguito della ricezione di tale avviso, il contribuente presenta domanda di rateazione, questa viene definita secondo la normativa in vigore e si procede all'iscrizione a ruolo delle rate dovute. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25, l'iscrizione a ruolo e' eseguita nei sei mesi successivi alla data prevista per il versamento. Se l'accertamento effettuato dall'ufficio e' impugnato davanti all'autorita' giudiziaria, l'iscrizione a ruolo e' eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice. In caso di gravame amministrativo contro l'accertamento effettuato dall'ufficio, l'iscrizione a ruolo e' eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall'articolo 25. Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente puo' proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore ((presso la sede territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati)). Il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva e' regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile. Nel corso del giudizio di primo grado il giudice del lavoro puo' sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi. Il ricorrente deve notificare il provedimento di sospensione al concessionario. Resta salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.

Testo vigente dal 12 gennaio 2025 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 24, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 14940/2026

    19 maggio 2026

    In tema di riscossione dei crediti degli enti previdenziali, il decorso del temine perentorio per proporre opposizione nel merito, ex art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, determina la decadenza dalla possibilità di impugnare e l'inammissibilità dell'opposizione, la quale è rilevabile d'ufficio poiché l'accertamento della sua tempestività involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda.

    Art. 24 · Art. 437 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 199 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 28987/2025

    3 novembre 2025

    La mancata impugnazione dell'avviso di addebito per contributi o premi ex art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 determina la sopravvenuta carenza di interesse ad agire nel giudizio di impugnazione dell'accertamento ispettivo che sia stato anteriormente promosso dopo il rigetto del ricorso amministrativo ex art. 24, comma 4, d.lgs. n. 46 del 1999, e con il quale si contesti la fondatezza della medesima pretesa impositiva, posto che nessun risultato utile il ricorrente potrebbe conseguire in virtù di detta autonoma azione di accertamento negativo, dovendo sussistere l'interesse ad agire non solo nel momento in cui è proposta l'azione ma anche al tempo della decisione.

    Art. 24

    Rassegna di novembre 2025, p. 96 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 27132/2025

    9 ottobre 2025

    Il datore di lavoro può proporre azione di accertamento negativo delle risultanze di un verbale ispettivo dell'Inps dal quale emergano violazioni suscettibili di dar luogo a recuperi contributivi, fondandosi il suo interesse ad agire sul rischio cui la condizione di irregolarità contributiva lo espone, sotto il profilo dell'impossibilità di ottenere il documento unico di regolarità contributiva, con quanto ne consegue in termini di requisiti di partecipazione a gare d'appalto.

    Art. 24 · Art. 100 c.p.c.

    Rassegna di ottobre 2025, p. 115 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 20950/2025

    23 luglio 2025

    Il giudizio tributario concernente la pretesa impositiva conseguente all'accertamento di un maggior reddito e quello avente ad oggetto i contributi previdenziali sullo stesso dovuti, benché entrambi fondati sul medesimo accertamento dell'Agenzia delle Entrate, non sono legati da un rapporto di pregiudizialità necessaria, trattandosi di cause pendenti tra soggetti diversi e relative a rapporti giuridici differenti, sicché fra le stesse può, al più, ravvisarsi una pregiudizialità logica, per sua natura inidonea a dar luogo a contrasto di giudicati.

    Art. 24 · Art. 1 Unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento · Art. 295 c.p.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 301 ↗

Tutte le 42 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, novembre 2025 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 111/2007

    Questione infondata
    29 marzo 2007

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, censurato, in riferimento all'art. 111, comma secondo, Cost., nella parte in cui attribuisce agli enti previdenziali il potere di riscuotere i propri crediti attraverso un titolo, il ruolo esattoriale, che si forma prima e al di fuori del giudizio. Infatti, non è irragionevole la scelta del legislatore di consentire ad un creditore, attesa la sua natura pubblicistica e l'affidabilità derivante dal procedimento che ne governa l'attività, di formare unilateralmente un titolo esecutivo, ed è rispettosa dei principi di difesa e del giusto processo la possibilità concessa al debitore di promuovere un giudizio ordinario di cognizione nel quale far valere le proprie ragioni.

    Art. 24 Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo · Art. 1 Delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione · Art. 111 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 12 gennaio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 24 novembre 2002 al 12 gennaio 2025. 12 parole aggiunte.

… quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositoretolto: ... aggiunto: presso la sede territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati. Il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-26;46~art24 · fonte del testo

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