Art. 23 — Iscrizioni a ruolo a titolo provvisorio e termini di decadenza
((Le disposizioni previste dall'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, nonche' i termini di decadenza di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano anche all'imposta sul valore aggiunto)).
Testo vigente dal 10 agosto 2005 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →
