Art. 1 — Disposizioni in materia di cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS

All'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:

  • a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: " 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, i crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive ((come definite all'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni)), vantati dall'INPS, gia' maturati e quelli che matureranno sino al 31 dicembre 2001, sono ceduti a titolo oneroso, in massa, anche al fine di rendere piu' celere la riscossione. A tal fine l'INPS si avvale di uno o piu' consulenti ((con comprovata esperienza tecnico-economica)) scelti con l'assistenza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica secondo procedure competitive tra primarie banche italiane ed estere. ((L'INPS si avvale altresi' di un consulente terzo per il monitoraggio dell'operazione di cartolarizzazione, scelto con l'assistenza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica secondo procedure competitive tra primarie societa' operanti in esclusiva nel settore del monitoraggio e della valutazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base di apposita relazione presentata dall'INPS, riferisce al Parlamento ogni sei mesi, a decorrere dalla data di costituzione della societa' di cui al comma 4, sui risultati economico-finanziari conseguiti))";
  • c)nel comma 3 il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Alla cessione non si applica l'articolo 1264 del codice civile e si applica l'articolo 5 della legge 21 febbraio 1991, n. 52.";
  • d)il comma 4 e' sostituito dal seguente: " 4. I crediti di cui al comma 1 del presente articolo saranno ceduti ad una societa' per azioni avente per oggetto esclusivo l'acquisto e la cartolarizzazione di tali crediti. I crediti ceduti, nonche' tutti gli altri diritti acquisiti dalla citata societa' nei confronti dell'INPS o di terzi a tutela dei portatori dei titoli emessi, ovvero dei finanziamenti contratti dalla societa' stessa ai sensi del comma 5, costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della societa' e da quello relativo alle altre operazioni. Sul patrimonio separato relativo a ciascuna operazione non sono ammesse azioni da parte di creditori fintanto che non siano stati integralmente soddisfatti i diritti dei portatori dei titoli ovvero dei prestatori. La societa' indicata nel presente comma potra' essere costituita con atto unilaterale dall'INPS ovvero da terzi per conto o anche solo nell'interesse dell'INPS.";
  • e)nel comma 5 il primo periodo e' soppresso e dopo le parole del secondo periodo: "Alla societa'" sono inserite le seguenti: "per azioni di cui al comma 4". Il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "La societa' per azioni di cui al comma 4 finanziera' le operazioni di acquisto dei crediti mediante emissione di titoli ovvero contrazione di prestiti. I decreti di cui al comma 2 definiranno i termini e le condizioni della procedura di vendita dei titoli ovvero dei finanziamenti da raccogliersi da parte della societa' per azioni di cui al comma 4 ((...)).". Dopo l'ultimo periodo del comma sono aggiunte le seguenti parole: ", fatta eccezione per l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Gli interessi e gli altri proventi corrisposti in relazione ai finanziamenti effettuati da soggetti non residenti ((, esclusi i soggetti residenti negli Stati o nei territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati dal decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999,)) e raccolti dalla societa' di cui al comma 4 per finanziare l'operazione di acquisto dei crediti, non sono soggetti alle imposte sui redditi.";
  • f)il comma 6 e' sostituito dal seguente: " 6. L'INPS ((iscrive a ruolo i crediti oggetto della cessione, secondo le modalita' previste dall'articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46,)) ad eccezione dei crediti oggetto di dilazione concessa antecedentemente al 30 novembre 1999, ((dei crediti)) di regolarizzazione contributiva agevolata prevista da norme di legge e dei crediti gia' oggetto di procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione; rende esecutivi i ruoli e li affida in carico ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi. Per tali crediti l'INPS forma elenchi da trasmettere al cessionario. L'INPS forma separati elenchi dei crediti ceduti in contestazione, in dilazione e in regolarizzazione contributiva agevolata prevista da norme di legge. Nei rapporti tra cedente e cessionario tali elenchi e la copia dei ruoli costituiscono documenti probatori dei crediti ai sensi dell'articolo 1262 del codice civile.";
  • g)il comma 11 e' sostituito dal seguente: " 11. Il cessionario trattiene le somme riscosse fino alla concorrenza della somma corrisposta all'INPS quale prezzo iniziale a titolo definitivo, nonche' degli oneri per interessi ed altri accessori connessi al finanziamento delle operazioni di acquisto dei crediti, per la riscossione dei crediti e per i costi connessi alla cartolarizzazione dei crediti. Le somme riscosse a fronte dei crediti ceduti sono destinate in via prioritaria dal cessionario al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi o dei prestiti contratti dallo stesso ai sensi del comma 5, nonche' al pagamento degli altri oneri e costi connessi all'operazione di cartolarizzazione. Le somme riscosse in eccedenza a quelle indicate nel periodo precedente vengono riversate all'INPS secondo le norme stabilite nel contratto di cessione dei crediti di cui al comma 1. L'INPS potra' assumere, ai fini della cessione e cartolarizzazione dei crediti, tutti gli impegni accessori che siano richiesti per il buon esito dell'operazione, secondo la prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione e che saranno indicati nei decreti di cui al comma 2.";
  • h)il comma 14 e' ((abrogato));
  • i)il comma 15 e' sostituito dal seguente: " 15. A seguito della costituzione della societa' di cui all'articolo 15, avente per oggetto esclusivo la gestione dei rimborsi dei crediti di imposta e contributivi, la gestione dei crediti ceduti viene trasferita a tale societa' secondo termini e modalita' da definirsi nei decreti di cui al comma 2.";
  • l)nel comma 16 dopo le parole: "Le cessioni di cui ai commi precedenti" sono inserite le seguenti: ", nonche' tutti gli altri atti e prestazioni posti in essere per il perfezionamento dell'operazione di cartolarizzazione di cui al presente articolo"; ((1-bis. Il primo dei decreti di cui all'articolo 13, comma 2, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituito dal comma 1, lettera b), del presente articolo, e' emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Gli eventuali successivi decreti sono emanati entro quindici giorni dalla data di inizio di ciascuna ulteriore fase tecnico-operativa dell'operazione di cartolarizzazione))

Testo vigente dal 7 novembre 1999

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 7 novembre 1999

Confronto con la versione in vigore dal 7 settembre 1999 al 7 novembre 1999. 183 parole tolte, 215 parole aggiunte in 7 capoversi.

… crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le somme aggiuntivetolto: , aggiunto: come definite all'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, vantati dall'INPS, gia' maturati e quelli che matureranno sino al 31 dicembre 2001, … celere la riscossione. A tal fine l'INPS si avvale di uno o piu' consulenti aggiunto: con comprovata esperienza tecnico-economica scelti con l'assistenza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica secondo procedure competitive tra primarie banche italiane ed estere.tolto: ";

tolto: b) nel comma 2 il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "Le tipologie e il valore nominale complessivo dei crediti ceduti, il prezzo iniziale, a titolo definitivo, le modalita' di pagamento dell'eventuale prezzo residuo, nonche' le caratteristiche dei titoli da emettersi o dei prestiti da contrarre ai sensi del comma 5 e le modalita' di gestione della societa' ivi indicata, sono determinati con uno o piu' decreti del Ministro aggiunto: L'INPS si avvale altresi' di un consulente terzo per il monitoraggio dell'operazione di cartolarizzazione, scelto con l'assistenza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economicatolto: , di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale. I titoli e i prestiti di cui sopra potranno beneficiare in tutto o in parte della garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato sara' concessa con decreto del aggiunto: secondo procedure competitive tra primarie societa' operanti in esclusiva nel settore del monitoraggio e della valutazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tolto: che stabilira' i limiti e le condizioni della stessa. aggiunto: sulla base di apposita relazione presentata dall'INPS, riferisce al Parlamento ogni sei mesi, a decorrere dalla data di costituzione della societa' di cui al comma 4, sui risultati economico-finanziari conseguiti";

… finanziamenti da raccogliersi da parte della societa' per azioni di cui al comma 4tolto: , e non trovano altresi' applicazione gli articoli da 2410 a 2420 del codice civileaggiunto: ....". Dopo l'ultimo periodo del comma sono aggiunte le seguenti parole: ", fatta eccezione … e gli altri proventi corrisposti in relazione ai finanziamenti effettuati da soggetti non residentiaggiunto: , esclusi i soggetti residenti negli Stati o nei territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati dal decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e raccolti dalla societa' di cui al comma 4 per finanziare l'operazione di acquisto dei crediti, non sono soggetti alle imposte sui redditi.";

f) il comma 6 e' sostituito dal seguente: " 6. L'INPS tolto: e' obbligato ad iscrivere aggiunto: iscrive a ruolo i crediti tolto: ceduti aggiunto: oggetto della cessione, secondo le modalita' previste dall'articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ad eccezione dei crediti oggetto di dilazione concessa antecedentemente al 30 novembre 1999, aggiunto: dei crediti di regolarizzazione contributiva agevolata prevista da norme di legge e dei crediti gia' …

h) il comma 14 e' tolto: soppresso aggiunto: abrogato;

tolto: m) i commi 18 e 19 costituiscono un unico comma, contrassegnato con il numero 18;

tolto: n) dopo il predetto comma 18, e' aggiunto, in fine, il comma 19: " 19. Per quanto non previsto dal aggiunto: 1-bis. Il primo dei decreti di cui all'articolo 13, comma 2, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituito dal comma 1, lettera b), del presente articolo, tolto: si applica la legge 30 aprile 1999, n. 130.". aggiunto: e' emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Gli eventuali successivi decreti sono emanati entro quindici giorni dalla data di inizio di ciascuna ulteriore fase tecnico-operativa dell'operazione di cartolarizzazione

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:1999-09-06;308~art1 · fonte del testo

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