Art. 19 — Disposizioni specifiche per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano
Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalita' del presente decreto legislativo ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
Testo vigente dal 31 gennaio 2004
