Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 285/2005

    Illegittimità dichiarata
    19 luglio 2005

    L’art. 117, nono comma, della Costituzione facoltizza le Regioni a concludere accordi internazionali nelle materie di loro competenza, senza, tuttavia, escludere che lo Stato eserciti il potere estero nelle medesime materie, facendo salva l’ipotesi in cui, al termine della procedura prescritta dall’art. 6, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che esplicita limiti e procedure per l’eventuale stipulazione di accordi internazionali da parte delle Regioni e ne conferma il carattere meramente facoltativo, si giunga alla stipula di un accordo internazionale in tale ambito, il quale disporrà della efficacia sua propria, in quanto speciale e successivo rispetto ai preesistenti accordi internazionali stipulati con lo Stato. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 117, nono comma, della Costituzione, dell’art. 6 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28.

    Art. 3 Riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche · Art. 10 Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri · Art. 4 Riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche · Art. 8 Riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2017

Confronto con la versione in vigore dal 5 febbraio 2004 al 1 gennaio 2017. 308 parole tolte, 9 parole aggiunte.

tolto: In deroga all'articolo 5 e all'articolo 7, comma 2, del presente decreto, possono essere riconosciuti nazionali i lungometraggi ed i cortometraggi realizzati in coproduzione con imprese estere, in base a speciali accordi internazionali di reciprocita' e con i requisiti di cui al presente articolo. Per le coproduzioni con i paesi appartenenti all'Unione europea non si applica quanto disposto dal comma 3. Sono fatte salve le previsioni contenute nelle singole convenzioni. La quota di partecipazione a coproduzioni con imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea non puo' essere inferiore al 20% del costo del film. La ratifica di accordi internazionali di reciprocita' in materia di coproduzione con imprese estere, che preveda la deroga alla quota di cui al comma 3, deve essere autorizzata con legge. In presenza di accordo internazionale di coproduzione conforme alla percentuale di cui al comma 3, possono essere concesse deroghe, con decreto del Ministro, sentita la Commissione di cui all'articolo 8, per singole iniziative di carattere culturale e imprenditoriale. In mancanza di accordo internazionale, la compartecipazione tra imprese italiane e straniere puo' essere autorizzata con decreto del Ministro, sentita la Commissione di cui all'articolo 8, per singole iniziative di carattere culturale e imprenditoriale. Il saldo della quota minoritaria, con eccezione di quanto previsto dalle singole convenzioni, e' corrisposto entro trenta giorni dalla data di ricezione dei materiali negativi occorrenti per la stampa di copie per la distribuzione in Italia, ed in ogni caso entro centoventi giorni dalla prima uscita in sala del film in uno dei Paesi coproduttori. L'inadempimento di tale disposizione da parte del coproduttore minoritario fa decadere la coproduzione, senza pregiudicare il riconoscimento della nazionalita' italiana del film, richiesto, ai sensi dell'articolo 5, dal coproduttore maggioritario. Il Direttore generale competente provvede al riconoscimento della coproduzione del film, su istanza dell'impresa di produzione italiana, presentata almeno trenta giorni prima dell'inizio della lavorazione del film.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 14 NOVEMBRE 2016, N. 220

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;28~art6 · fonte del testo

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