Art. 10 — Incentivi alla produzione
Provvedimento abrogato dalla l. 14 novembre 2016, n. 220.
Abrogato dal 1 gennaio 2017
Provvedimento abrogato dalla l. 14 novembre 2016, n. 220.
Abrogato dal 1 gennaio 2017
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, prospettata sotto il profilo della irragionevolezza della disciplina concernente l’individuazione del criterio per la selezione delle opere destinatarie degli incentivi e la destinazione dei fondi liquidati a titolo di incentivo, il cui reinvestimento nella produzione di opere cinematografiche sarebbe solo eventuale. Ed infatti, in tale prospettazione non si evidenzia alcuna incisione, diretta o indiretta, delle competenze attribuite dalla Costituzione alle Regioni ricorrenti.
Art. 3 Riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche · Art. 10 Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri · Art. 4 Riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche · Art. 8 Riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 2004
Confronto con la versione in vigore dal 28 luglio 2005 al 1 gennaio 2017. 524 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: A favore delle imprese di produzione dei film di cui all'articolo 2, commi 2, 4 e 5, del presente decreto, riconosciuti di nazionalita' italiana ai sensi dell'articolo 5, e' concesso, su istanza dell'interessato diretta al Direttore generale competente, a seguito delle verifiche effettuate dalla Commissione, un contributo calcolato in percentuale sulla misura degli incassi, al lordo delle imposte, realizzati dai film proiettati nelle sale cinematografiche, per la durata massima di diciotto mesi dalla prima proiezione in pubblico, con l'esclusione di ogni altro provento in qualsiasi modo ottenuto per l'utilizzo dell'opera. Non sono concessi contributi per opere che, nel suddetto periodo, abbiano realizzato incassi inferiori ad un limite minimo fissato con il decreto ministeriale di cui al comma 3. Il contributo di cui al comma 1 e' destinato prioritariamente all'ammortamento dei mutui contratti per la produzione del film e finanziati ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera a), e per il residuo entra nel patrimonio dell'impresa anche al fine del reinvestimento, da parte del medesimo beneficiario, nella produzione di film che abbiano i requisiti di cui all'articolo 5, secondo le modalita' indicate nel decreto ministeriale di cui al comma 4. La misura percentuale del contributo di cui al comma 1 e' articolata con criterio progressivo in base a scaglioni, per gli incassi fino ad un ammontare stabilito con il decreto ministeriale di cui al comma 4. Per gli incassi superiori a tale ammontare, si applica il medesimo criterio, con la fissazione, da effettuarsi nel decreto ministeriale di cui al comma 4, di un limite massimo ammissibile a contributo, determinato in base al costo di produzione del film, attestato da societa' di certificazione e revisione legalmente riconosciute. Con decreto ministeriale sono stabiliti il tetto massimo di risorse finanziarie, a valere sulla quota cinema del Fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinate al contributo di cui al comma 1 ed a quello di cui al comma 5, le modalita' tecniche di erogazione dei medesimi, i tempi e le modalita' dell'eventuale reinvestimento nella produzione del contributo di cui al comma 1, nonche' le modalita' tecniche di monitoraggio circa l'impiego dei contributi erogati. Con il medesimo decreto sono, altresi', definite la periodicita' di rilevazione degli incassi lordi ai fini della liquidazione dei contributi di cui al comma 1 ed al comma 5, e la percentuale del contributo di cui al comma 1 da versare alla Societa' italiana degli autori ed editori, di seguito denominata: "SIAE", ai sensi dell'articolo 11, comma 2, come corrispettivo del servizio di rilevazione. Per i film di cui al comma 1 e' riconosciuto un ulteriore contributo in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani o dell'Unione europea, calcolato in percentuale sulla misura degli incassi, come individuati al medesimo comma 1. Il contributo e' erogato nella percentuale stabilita con il decreto ministeriale di cui al comma 4. Il contributo di cui al comma 1 e' revocato nei casi di violazione delle prescrizioni del decreto ministeriale di cui al comma 4. Il provvedimento di revoca comporta l'inammissibilita', per i successivi cinque anni, di ogni successiva istanza del medesimo soggetto finalizzata all'ottenimento di benefici a carico dello Stato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 14 NOVEMBRE 2016, N. 220
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;28~art10 · fonte del testo
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