Art. 18 — Associazioni nazionali e circoli di cultura cinematografica
Provvedimento abrogato dalla l. 14 novembre 2016, n. 220.
Abrogato dal 1 gennaio 2017
Provvedimento abrogato dalla l. 14 novembre 2016, n. 220.
Abrogato dal 1 gennaio 2017
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Con riferimento alla disciplina concernente l’apertura di sale cinematografiche essa va ricondotta nelle materie espressamente contemplate tra quelle di competenza ripartita fra Stato e Regioni, quali il “governo del territorio”, anche in ragione di profili attinenti alla “promozione ed organizzazione di attività culturali”, nonché inerenti alle attività commerciali. Non sono, pertanto, fondate le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, dell’art. 1, comma 4, dell’art. 3, comma 1, 2 e 3, dell’art. 4, ad eccezione del comma 5, art. 6, comma 7, e degli artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19.
Art. 3 Riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche · Art. 10 Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri · Art. 4 Riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche · Art. 8 Riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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2 versioni dal 2004
Confronto con la versione in vigore dal 5 febbraio 2004 al 1 gennaio 2017. 235 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Per circolo di cultura cinematografica si intende l'associazione senza scopo di lucro, costituita anche con atto privato registrato, che svolge attivita' di cultura cinematografica attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi e pubblicazioni. Per associazione nazionale di cultura cinematografica si intende l'associazione senza scopo di lucro, costituita con atto pubblico, diffusa e operativa in cinque regioni, con attivita' perdurante da almeno tre anni, alla quale aderiscono circoli di cultura cinematografica ed organismi specializzati. Ai fini del presente decreto, il Direttore generale competente provvede al riconoscimento delle associazioni nazionali di cultura cinematografica e, triennalmente, all'accertamento della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2. Le associazioni e i circoli aderenti possono avvalersi, nell'ambito delle loro attivita', anche della riproduzione visivo-sonora da supporti video, ottici, elettronici, magnetici e digitali, previa adozione delle misure di tutela finalizzate ad evitare qualunque azione di sfruttamento illegale. Alle associazioni nazionali di cui al comma 2 viene concesso un contributo annuo, da prelevare sulle risorse di cui all'articolo 19, commisurato alla struttura organizzativa dell'associazione, nonche' all'attivita' svolta dalla stessa nell'anno precedente, secondo modalita' tecniche definite con il decreto ministeriale di cui all'articolo 19, comma 3. Le associazioni nazionali ed i circoli ad esse aderenti possono assumere, per il perseguimento dei fini sociali, la gestione di sale cinematografiche e video riservate ai soci e usufruire delle provvidenze finanziarie e delle agevolazioni creditizie previste a favore dell'esercizio cinematografico e della distribuzione di film.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 14 NOVEMBRE 2016, N. 220
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;28~art18 · fonte del testo
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