Art. 1 — Finalità
Provvedimento abrogato dalla l. 14 novembre 2016, n. 220.
Abrogato dal 1 gennaio 2017
Provvedimento abrogato dalla l. 14 novembre 2016, n. 220.
Abrogato dal 1 gennaio 2017
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Le attività cinematografiche sono riconducibili – come, peraltro, la Corte ha già avuto modo di affermare - alla materia “promozione ed organizzazione di attività culturali”, né da queste scorporabili, affidata alla legislazione concorrente di Stato e Regioni. Appare, quindi, improprio il richiamo alle materie dell’industria e del commercio, stante il carattere strumentale della disciplina in esame rispetto alla natura delle attività medesime inerenti al settore della cultura. Non sono, pertanto, fondate le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 117, quarto comma, della Costituzione, dell’ art. 1, commi 2 e 4, dell’art. 3, commi 1, 2 e 3, dell’art. 4, ad eccezione del comma 5, degli artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 10 e 22, commi 1 e 4.
Art. 3 Riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche · Art. 10 Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri · Art. 4 Riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche · Art. 8 Riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2004
Confronto con la versione in vigore dal 5 febbraio 2004 al 1 gennaio 2017. 268 parole tolte, 9 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: La Repubblica, in attuazione degli articoli 21 e 33 della Costituzione, riconosce il cinema quale fondamentale mezzo di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale. Le attivita' cinematografiche sono riconosciute di rilevante interesse generale, anche in considerazione della loro importanza economica ed industriale. La Repubblica, nelle sue articolazioni e secondo le rispettive competenze, favorisce lo sviluppo dell'industria cinematografica nei suoi diversi settori; incoraggia ed aiuta le iniziative volte a valorizzare e a diffondere con qualsiasi mezzo il cinema nazionale, con particolare riguardo ai film di interesse culturale; tutela la proprieta' intellettuale e il diritto d'autore contro qualsiasi forma di sfruttamento illegale; assicura, per fini culturali ed educativi, la conservazione del patrimonio filmico nazionale e la sua diffusione in Italia ed all'estero; promuove attivita' di studio e di ricerca nel settore cinematografico. Per il raggiungimento degli scopi di cui al comma 1, il Ministero per i beni e le attivita' culturali, di seguito denominato: "Ministero":
tolto: a) promuove e coordina le iniziative aventi per scopo lo sviluppo ed il miglioramento della produzione cinematografica e la diffusione dei film nazionali in Italia ed all'estero, d'intesa con il Ministero degli affari esteri;
tolto: b) accerta e dichiara la nazionalita' italiana dei film;
tolto: c) promuove e cura i rapporti concernenti gli scambi cinematografici con l'estero e quelli per la coproduzione e codistribuzione dei film, anche attraverso intese o accordi internazionali di reciprocita', d'intesa con il Ministero degli affari esteri;
tolto: d) esercita la vigilanza, nei casi previsti dalla legge, sugli organismi di settore ed effettua l'attivita' di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse erogate a titolo di finanziamenti e contributi ai sensi del presente decreto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 14 NOVEMBRE 2016, N. 220
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;28~art1 · fonte del testo
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