Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 285/2005

    Illegittimità dichiarata
    19 luglio 2005

    Qualora il livello di governo regionale – e, a maggior ragione, quello infraregionale – appaiano strutturalmente inadeguati a disciplinare le attività, quali, nella specie, quelle nel settore cinematografico, ciò giustifica un intervento dello Stato che si svolga mediante la posizione di norme giuridiche che siano in grado di guidare – attraverso la determinazione di idonei principi fondamentali – la successiva normazione regionale, al fine di soddisfare le esigenze che richiedono una gestione unitaria a livello nazionale. Non sono, pertanto, fondate le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 118 della Costituzione, dell’art. 1, commi 2 e 4, dell’art. 3, comma 1 e 3, dell’art. 5, commi 1, 5, 6 e 7, degli artt. 6, 7, 18, commi 3 e 5, e dell’art. 20 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28.

    Art. 3 Riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche · Art. 10 Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri · Art. 4 Riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche · Art. 8 Riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2017

Confronto con la versione in vigore dal 5 febbraio 2004 al 1 gennaio 2017. 511 parole tolte, 9 parole aggiunte in 16 capoversi.

tolto: Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dal presente decreto, le imprese nazionali di produzione presentano all'autorita' amministrativa competente istanza di riconoscimento della nazionalita' italiana del film prodotto, corredata della ricevuta del versamento del contributo per spese istruttorie, secondo le modalita' indicate con il decreto di cui all'articolo 8, comma 4. Nell'istanza, il legale rappresentante dell'impresa produttrice attesta la presenza dei requisiti per il riconoscimento provvisorio della nazionalita' italiana e dichiara l'osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e dei relativi oneri sociali, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Ai fini di cui al comma 1, le componenti artistiche e tecniche del film da prendere in considerazione, sono le seguenti:

tolto: a) regista italiano;

tolto: b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani;

tolto: c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani;

tolto: d) interpreti principali in maggioranza italiani;

tolto: e) interpreti secondari per tre quarti italiani;

tolto: f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;

tolto: g) autore della fotografia cinematografica italiano;

Mostra gli altri 8 capoversi cambiati

tolto: h) montatore italiano;

tolto: i) autore della musica italiano;

tolto: l) scenografo italiano;

tolto: m) costumista italiano;

tolto: n) troupe italiana;

tolto: o) riprese ed uso di teatri di posa in Italia;

tolto: p) utilizzo di industrie tecniche italiane;

tolto: q) effettuazione in Italia di almeno il trenta per cento della spesa complessiva del film, con riferimento alle componenti tecniche di cui alle lettere n), o), p), nonche' agli oneri sociali. Ai fini del riconoscimento dei requisiti soggettivi, i cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea sono equiparati ai cittadini italiani. E' riconosciuta la nazionalita' italiana ai film che presentano le componenti di cui al comma 2, lettere a), b), c), f), n) e q), almeno tre delle componenti di cui al comma 2, lettere d), e), g), h), almeno due delle componenti di cui al comma 2, lettere i), l), m), e almeno una delle componenti di cui al comma 2, lettere o) e p). Per i requisiti di cui al comma 2, lettere f) ed n), possono essere concesse deroghe, per ragioni artistiche o culturali, previo parere della Commissione di cui all'articolo 8, con provvedimento del Direttore generale competente. Le imprese produttrici sono tenute a presentare al direttore generale competente, entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della copia campione, apposite istanze di riconoscimento definitivo della nazionalita' italiana del film e di ammissione ai benefici di legge, corredate dei documenti necessari. Il Direttore generale provvede su tali istanze entro i successivi novanta giorni. I film che abbiano i requisiti di cui al presente articolo vengono iscritti, all'atto del provvedimento di riconoscimento definitivo, in appositi elenchi informatici istituiti presso la Direzione generale competente. Agli effetti dell'assolvimento degli obblighi di programmazione o del conseguimento di benefici da parte degli esercenti di sale cinematografiche, sono considerati nazionali i film che hanno ottenuto il riconoscimento provvisorio di nazionalita' italiana di cui al comma 1 e sono considerati film di paesi appartenenti alla Unione europea i film anche coprodotti dai suddetti paesi. In alternativa o in assenza del certificato d'origine, fa fede la nazionalita' indicata nel nulla osta di programmazione al pubblico.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 14 NOVEMBRE 2016, N. 220

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;28~art5 · fonte del testo

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