Art. 14 — Disposizioni per le attività di distribuzione
Provvedimento abrogato dalla l. 14 novembre 2016, n. 220.
Abrogato dal 1 gennaio 2017
Provvedimento abrogato dalla l. 14 novembre 2016, n. 220.
Abrogato dal 1 gennaio 2017
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Dalla 'ratiò della disposizione di delega, ancorché espressa in forma estremamente sintetica, emergono elementi che possono condurre a ritenere che la delega nel settore cinematografico possa essere intesa nel senso di riguardare anche le disposizioni relative al finanziamento del settore, ivi compresa la rideterminazione dei requisiti per accedere ad essi. Non sono, pertanto, fondate le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, degli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, che prevedono contributi ed agevolazioni per la produzione, la promozione, la distribuzione, l’esercizio delle attività cinematografiche, per i registi e per gli autori del soggetto e della sceneggiatura.
Art. 3 Riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche · Art. 10 Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri · Art. 4 Riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche · Art. 8 Riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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2 versioni dal 2004
Confronto con la versione in vigore dal 5 febbraio 2004 al 1 gennaio 2017. 236 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: A valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, sono concessi alle imprese di distribuzione, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3, i contributi indicati nei commi 2, 3 e 4. Tali contributi sono erogati solo dopo l'accertata ultimazione del film e sono destinati a successivi investimenti nella distribuzione dei film lungometraggi e cortometraggi riconosciuti di interesse culturale che abbiano fruito dei finanziamenti di cui all'articolo 13, commi 2 e 3. Alle imprese di distribuzione, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3, sono concessi contributi per la distribuzione in Italia di film riconosciuti di interesse culturale. Detti contributi sono erogati in misura proporzionale al numero di ingressi realizzati sul territorio nazionale dai film, riconosciuti di interesse culturale, distribuiti dalla medesima impresa nel corso dell'anno precedente all'istanza di concessione. Alle imprese di esportazione, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3, sono concessi contributi per la distribuzione all'estero di film riconosciuti di interesse culturale. Detti contributi sono erogati in misura proporzionale alle cessioni effettuate ad imprese estere di diritti di sfruttamento economico di film riconosciuti di interesse culturale, nonche' al numero di ingressi realizzati all'estero dai medesimi film, secondo gli indicatori stabiliti nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5. Le imprese di distribuzione e di esportazione beneficiarie di contributi per la distribuzione all'estero di film, possono concedere le liberatorie richieste dal Ministero per gli affari esteri ai fini della promozione culturale italiana all'estero.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 14 NOVEMBRE 2016, N. 220
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;28~art14 · fonte del testo
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