Art. 19 — Coproduzioni
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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7 versioni dal 1965
Confronto con la versione in vigore dal 6 febbraio 2004 al 22 dicembre 2008. 313 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4 ed all'articolo 10, possono essere riconosciuti nazionali, ai fini della presente legge, i lungometraggi ed i cortometraggi realizzati in coproduzione con imprese estere, in base a speciali accordi internazionali di reciprocita'. La quota di partecipazione del coproduttore non puo' essere inferiore al 20 per cento del costo del film, salvo deroghe concesse con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentita la commissione per il credito cinematografico. In mancanza di accordo internazionale, la compartecipazione tra imprese italiane e straniere puo' essere autorizzata con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentita la commissione per il credito cinematografico, per singole iniziative di carattere culturale e imprenditoriale. Il saldo della quota minoritaria dovra' essere corrisposto entro sessanta giorni dalla consegna del materiale. L'inadempimento di tale disposizione da parte del coproduttore minoritario fara' decadere la coproduzione, senza per altro pregiudicare la nazionalita' del film del paese maggioritario, sempre che abbia i requisiti per essere riconosciuto nazionale ai sensi degli articoli 4 e 10 della presente legge. COMMA SOPPRESSOaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. tolto: 14 GENNAIO 1994 aggiunto: 25 GIUGNO 2008, N. tolto: 26 aggiunto: 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. tolto: 1 MARZO 1994 aggiunto: 6 AGOSTO 2008, N. tolto: 153. Il riconoscimento di nazionalita' del film, di cui ai precedenti commi, viene rilasciato con provvedimenti del capo del Dipartimento dello spettacolo in base ad apposita istanza dell'impresa, produttrice italiana, presentata al Ministero del turismo e dello spettacolo almeno 30 giorni prima dell'inizi> della lavorazione del film. Il numero dei film che ciascuna impresa italiana puo' realizzare in coproduzione con quota minoritaria non puo' superare il doppio dei film realizzati dalla medesima, da sola o in coproduzione con quota maggioritaria, riconosciuti nazionali da non oltre due anni. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 14 GENNAIO 1994, N. 26, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 1 MARZO 1994, N. 153. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 14 GENNAIO 1994, N. 26, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 1 MARZO 1994, N. 153. aggiunto: 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1965-11-04;1213~art19 · fonte del testo
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