Art. 20 — Denuncia di inizio lavorazione del film
Provvedimento abrogato dalla l. 14 novembre 2016, n. 220.
Abrogato dal 1 gennaio 2017
Provvedimento abrogato dalla l. 14 novembre 2016, n. 220.
Abrogato dal 1 gennaio 2017
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Qualora il livello di governo regionale – e, a maggior ragione, quello infraregionale – appaiano strutturalmente inadeguati a disciplinare le attività, quali, nella specie, quelle nel settore cinematografico, ciò giustifica un intervento dello Stato che si svolga mediante la posizione di norme giuridiche che siano in grado di guidare – attraverso la determinazione di idonei principi fondamentali – la successiva normazione regionale, al fine di soddisfare le esigenze che richiedono una gestione unitaria a livello nazionale. Non sono, pertanto, fondate le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 118 della Costituzione, dell’art. 1, commi 2 e 4, dell’art. 3, comma 1 e 3, dell’art. 5, commi 1, 5, 6 e 7, degli artt. 6, 7, 18, commi 3 e 5, e dell’art. 20 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28.
Art. 3 Riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche · Art. 10 Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri · Art. 4 Riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche · Art. 8 Riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 2004
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2007 al 1 gennaio 2017. 194 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Ai fini della corresponsione dei benefici di cui al presente decreto, le imprese di produzione denunciano al Direttore generale competente l'inizio di lavorazione del film, almeno un giorno prima dell'inizio delle riprese, a pena di decadenza, presentando, nel contempo, il soggetto, il trattamento, la sceneggiatura, il piano di finanziamento, il piano di lavorazione, nonche' ogni altro elemento per l'accertamento della nazionalita' di cui all'articolo 5. Tale previsione non si applica per i finanziamenti di cui all'articolo 13, comma 6. Copia della denuncia di inizio di lavorazione, nella quale devono essere indicati, oltre alla impresa di produzione, anche il regista, gli autori del soggetto, del trattamento, della sceneggiatura, del commento musicale, l'autore della fotografia cinematografica, l'autore della scenografia e l'autore del montaggio, e' trasmessa dalla Direzione generale competente alla SIAE per l'iscrizione nel pubblico registro cinematografico, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme in materia. I testi dei soggetti e delle sceneggiature di cui al comma 1, e tutta la documentazione concernente la preparazione dei film, anche su supporto informatico, sono conservati presso la Cineteca nazionale. La presente disposizione si applica anche ai film riconosciuti di nazionalita' italiana in base alle leggi precedenti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 14 NOVEMBRE 2016, N. 220
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;28~art20 · fonte del testo
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