Art. 8 — Disposizioni urgenti concernenti il settore cinematografico
Articolo abrogato dalla l. 14 novembre 2016, n. 220.
Abrogato dal 1 gennaio 2017
Articolo abrogato dalla l. 14 novembre 2016, n. 220.
Abrogato dal 1 gennaio 2017
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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7 versioni dal 2013
Confronto con la versione in vigore dal 3 dicembre 2016 al 1 gennaio 2017. 476 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: A decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono rese permanenti. A decorrere dal 1° gennaio 2014, quanto previsto al comma 1 si estende ai produttori indipendenti di opere audiovisive, come definiti nel comma 5. Il beneficio previsto dai commi 1 e 2 e' concesso nel limite massimo complessivo di spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2014, di 115 milioni di euro per l'anno 2015 e di 140 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Le disposizioni applicative dei commi 1 e 2, nonche' quelle finalizzate a garantire il rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 3 anche con riferimento ai limiti da assegnarea ciascuna delle tipologie di beneficio fiscale previste dai commi 1 e 2, sono dettate con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 30 giugno 2014. Ai soli fini del comma 2 del presente articolo, per produttori indipendenti di opere audiovisive si intendono gli operatori di comunicazione che svolgono attivita' di produzioni audiovisive, che non sono controllati da o collegati a emittenti, anche analogiche, che per un periodo di tre anni non destinino almeno il 90 per cento della propria produzione ad una sola emittente, e che detengano diritti relativi alle opere sulle quali sono richiesti i benefici, secondo specifiche disposizioni adottate nel medesimo decreto di cui al comma 4. Alla copertura degli oneri recati dal presente articolo, pari a 65 milioni di euro per l'anno 2014 e 110 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede ai sensi dell'articolo 15. L'efficacia del presente articolo e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo provvede a richiedere l'autorizzazione alla Commissione europea. L'articolo 117 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e' abrogato. In riferimento al programma promosso dalla Commissione europea per il periodo 2014-2020 denominato "Europa creativa", finalizzato a sostenere l'industria culturale e creativa, a migliorare l'accesso al credito degli operatori e a proteggere e promuovere la diversita' culturale e linguistica europea, e' istituito presso il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo un tavolo tecnico operativo, con il coinvolgimento diretto dei soggetti potenziali destinatari del programma. La composizione del suddetto tavolo e' definita con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 14 NOVEMBRE 2016, N. 220
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:2013-08-08;91~art8 · fonte del testo
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