Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 285/2005

    Ha colpito questo articolo
    19 luglio 2005

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 22, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, in quanto sollevata in relazione ad una erronea individuazione del parametro di riferimento. Ed infatti, mentre si invoca esplicitamente la lesione del principio di ragionevolezza, in realtà si lamenta la lesione dell’art. 118 Cost. per mancata previsione di una competenza regionale in ordine alla autorizzazione all’apertura di alcune multisale.

    Art. 3 Riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche · Art. 10 Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri · Art. 4 Riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche · Art. 8 Riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2017

Confronto con la versione in vigore dal 28 luglio 2005 al 1 gennaio 2017. 333 parole tolte, 9 parole aggiunte in 9 capoversi.

tolto: Le regioni, con proprie leggi, disciplinano le modalita' di autorizzazione alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonche' alla ristrutturazione o all'ampliamento di sale e arene gia' in attivita', anche al fine di razionalizzare la distribuzione sul territorio delle diverse tipologie di strutture cinematografiche, secondo i seguenti principi fondamentali:

tolto: a) rapporto tra popolazione e numero degli schermi presenti nel territorio provinciale;

tolto: b) ubicazione delle sale e arene, anche in rapporto a quelle operanti nei comuni limitrofi;

tolto: c) livello qualitativo degli impianti e delle attrezzature;

tolto: d) esigenza di assicurare la priorita' ai trasferimenti di sale e arene esistenti in altra zona dello stesso territorio provinciale. Ai fini di cui al comma 1, si intende:

tolto: a) per sala cinematografica, uno spazio al chiuso dotato di uno schermo, adibita a pubblico spettacolo cinematografico;

tolto: b) per cinema-teatro, lo spazio di cui alla precedente lettera a) destinato, oltre che al pubblico spettacolo cinematografico, anche alle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere, da effettuare mediante la costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena e comprendente allestimenti scenici fissi e mobili con relativi meccanismi ed attrezzature;

tolto: c) per multisala, l'insieme di due o piu' sale cinematografiche adibite a programmazioni multiple accorpate in uno stesso immobile sotto il profilo strutturale, e tra loro comunicanti;

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

tolto: d) per arena, il cinema all'aperto, funzionante esclusivamente nel periodo stagionale individuato dalle singole regioni, allestito su un'area delimitata ed appositamente attrezzata per le proiezioni cinematografiche o videografiche. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 141, 141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in materia di igiene e sicurezza. Ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 3, comma 1, le imprese di esercizio devono comunicare al Ministero il rilascio delle autorizzazioni relative alle singole sale cinematografiche, nonche' gli eventuali periodi di sospensione dell'esercizio per periodi superiori a sei mesi. L'autorizzazione all'apertura di multisale con un numero di posti superiori a milleottocento e' rilasciata dal Direttore generale competente, previo parere conforme della Consulta.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 14 NOVEMBRE 2016, N. 220

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;28~art22 · fonte del testo

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