Art. 51 — Disposizioni regolamentari e sulla tenuta dei registri
Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centocinquanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative ai procedimenti penali davanti al giudice di pace, che concernono:
- a)le modalita' di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari;
- b)((LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313));
- c)le altre attivita' necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto nel comma 1 e' reso entro trenta giorni dalla richiesta. La disciplina sulla tenuta in forma automatizzata dei registri e delle altre forme di registrazione in materia penale e' adottata con decreto del Ministro della giustizia.
Testo vigente dal 28 febbraio 2003
