Art. 55 — Conversione delle pene pecuniarie

Per i reati di competenza del giudice di pace, la pena pecuniaria non eseguita per insolvibilita' del condannato entro il termine di cui all'articolo 660 del codice di procedura penale indicato nell'ordine di esecuzione si converte, a richiesta del condannato, in lavoro di pubblica utilita' da svolgere per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi con le modalita' indicate nell'articolo 54. Ai fini della conversione un giorno di lavoro di pubblica utilita' equivale a 250 euro di pena pecuniaria. Quando e' violato l'obbligo del lavoro di pubblica utilita' conseguente alla conversione della pena pecuniaria, la parte di lavoro non ancora eseguito si converte nell'obbligo di permanenza domiciliare secondo i criteri di ragguaglio indicati nel comma 5. Se il condannato non richiede di svolgere il lavoro di pubblica utilita', ovvero se il mancato pagamento di cui al primo comma non e' dovuto a insolvibilita', le pene pecuniarie non eseguite si convertono nell'obbligo di permanenza domiciliare con le forme e nei modi previsti dall'articolo 53, comma 1, e in questo caso non e' applicabile al condannato il divieto di cui all'articolo 53, comma 3. Ai fini della conversione un giorno di permanenza domiciliare equivale a 250 euro di pena pecuniaria e la durata della permanenza non puo' essere superiore a quarantacinque giorni. Il condannato puo' sempre far cessare la pena del lavoro di pubblica utilita' o della permanenza domiciliare pagando la pena pecuniaria, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena da conversione espiata.

Testo vigente dal 30 dicembre 2022

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 6 ottobre 2000 al 30 dicembre 2022. 37 parole tolte, 83 parole aggiunte.

Per i reati di competenza del giudice di pace, la pena pecuniaria non eseguita per insolvibilita' del condannato aggiunto: entro il termine di cui all'articolo 660 del codice di procedura penale indicato nell'ordine di esecuzione si converte, a richiesta del condannato, in lavoro tolto: sostitutivo aggiunto: di pubblica utilita' da svolgere per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi con le modalita' indicate nell'articolo 54. Ai fini della conversione un giorno di lavoro tolto: sostitutivo equivale a lire venticinquemila aggiunto: di pubblica utilita' equivale a 250 euro di pena pecuniaria. tolto: Il condannato puo' sempre far cessare la pena del lavoro sostitutivo pagando la pena pecuniaria, dedotta la somma corrispondente alla durata del lavoro prestato. Quando e' violato l'obbligo del lavoro tolto: sostitutivo aggiunto: di pubblica utilita' conseguente alla conversione della pena pecuniaria, la parte di lavoro non ancora eseguito si converte nell'obbligo di permanenza domiciliare secondo i criteri di ragguaglio indicati nel comma tolto: 6 aggiunto: 5. Se il condannato non richiede di svolgere il lavoro tolto: sostitutivo aggiunto: di pubblica utilita', ovvero se il mancato pagamento di cui al primo comma non e' dovuto a insolvibilita', le pene pecuniarie non eseguite tolto: per insolvibilita' si convertono nell'obbligo di permanenza domiciliare con le forme e nei modi previsti dall'articolo 53, comma 1, aggiunto: e in questo caso non e' applicabile al condannato il divieto di cui all'articolo 53, comma 3. Ai fini della conversione un giorno di permanenza domiciliare equivale a tolto: lire cinquantamila aggiunto: 250 euro di pena pecuniaria e la durata della permanenza non puo' essere superiore a quarantacinque giorniaggiunto: . Il condannato puo' sempre far cessare la pena del lavoro di pubblica utilita' o della permanenza domiciliare pagando la pena pecuniaria, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena da conversione espiata.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-28;274~art55 · fonte del testo

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