Art. 63 — Norme applicabili da parte di giudici diversi

Nei casi in cui i reati indicati nell'articolo 4, commi 1 e 2, sono giudicati da un giudice diverso dal giudice di pace, si osservano le disposizioni del titolo II del presente decreto legislativo, nonche', in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 33, 34, 35, 43 e 44. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313)).

Testo vigente dal 28 febbraio 2003

Corte di cassazione

3 massime che riguardano l’art. 63, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 3 massime nel Massimario

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 3/2009

    Questione inammissibile
    16 gennaio 2009

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 52, 63 e 64 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sollevata in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 32 della Costituzione. Ed invero, il rimettente, affermando la rilevanza della questione senza risolvere il quesito preliminare relativo alla qualificazione del fatto reato in rapporto all'elemento psicologico - la dove la sussistenza del dolo eventuale condurrebbe a qualificare la condotta contestata come reato di lesioni personali dolose, come tale sottratto alla competenza del giudice di pace ed al relativo trattamento sanzionatorio - rende soltanto ipotetica la rilevanza della questione. Inoltre, chiedendo per il reato in esame (lesioni colpose commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale) una pronuncia che consenta di ripristinare il meccanismo sanzionatorio applicabile prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 274 del 2000, invoca un intervento addittivo e di sistema in malam partem non consentito alla Corte in forza del principio della riserva di legge in materia penale. Né può indurre a diverso avviso il richiamo che il rimettente fa dei principi di cui alla sentenza n. 394/2006 - che ha ritenuto suscettibili di sindacato le norme penali di favore, ossia quelle che stabiliscono, per determinate ipotesi, un trattamento più favorevole di quello risultante dall'applicazione di norme generali - giacché non si verte, nel caso di specie, in ipotesi di norme penali di favore. - Sulla mancata preliminare risoluzione del dubbio in ordine all'esatta qualificazione giuridica del reato, vedi citata, ex plurimis ordinanza n. 374 del 2004

    Art. 4 Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace · Art. 52 Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace · Art. 63 Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace · Art. 64 Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 187/2005

    Questione inammissibile
    4 maggio 2005

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 52, 63 e 64 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sollevata per l’asserita violazione degli artt. 3, 27, terzo comma, e 32 della Costituzione, in quanto al reato di lesioni colpose commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale sono applicabili le sanzioni previste dal predetto art. 52 per i reati attribuiti alla competenza del giudice di pace, mentre ai reati di lesioni connesse a colpa professionale o commessi in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, che continuano ad essere attribuiti alla competenza del giudice ordinario, sono applicabili le sanzioni previste dal codice penale. Infatti, il rimettente, chiedendo per il reato in esame una pronuncia che consenta di ripristinare il meccanismo sanzionatorio applicabile prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 274 del 2000, invoca nella sostanza un intervento additivo e di sistema 'in malam partem', non consentito alla Corte in forza del principio della riserva di legge in materia penale. - Vedi, citate, sentenze n. 161/2004 e n. 49/2002, ordinanza n. 175/2001 e sentenza n. 30/2001, sentenza n. 508/2000.

    Art. 52 Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace · Art. 63 Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace · Art. 64 Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace · Art. 14 Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (6)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 28 febbraio 2003

Confronto con la versione in vigore dal 6 ottobre 2000 al 28 febbraio 2003. 35 parole tolte, 11 parole aggiunte.

… quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 33, 34, 35, 43 e 44. tolto: Nei certificati del casellario giudiziale rilasciati a norma dell'articolo 689 del codice di procedura penale non sono riportate le iscrizioni relative ai reati di cui al comma 1; si osservano, altresi', le disposizioni dell'articolo 46 aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-28;274~art63 · fonte del testo

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