Le norme del presente decreto legislativo si applicano ai procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 4, commi 1 e 2, commessi dopo la sua entrata in vigore. Ferma l'applicabilita' dell'articolo 2, comma terzo, del codice penale, nei procedimenti relativi a reati commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si osservano le disposizioni dell'articolo 63, ((comma)) 1 ((...)); quando si tratta di reati commessi dopo la pubblicazione del presente decreto si osservano anche le disposizioni del titolo I se alla data di entrata in vigore non e' ancora avvenuta l'iscrizione della notizia di reato. 4

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313

4

Il D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, ha disposto (con l'art. 55, comma 1) che "Le disposizioni del presente testo unico hanno effetto a decorrere dal quarantacinquesimo giorno a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale."

Testo vigente dal 28 febbraio 2003

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 3/2009

    Questione inammissibile
    16 gennaio 2009

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 52, 63 e 64 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sollevata in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 32 della Costituzione. Ed invero, il rimettente, affermando la rilevanza della questione senza risolvere il quesito preliminare relativo alla qualificazione del fatto reato in rapporto all'elemento psicologico - la dove la sussistenza del dolo eventuale condurrebbe a qualificare la condotta contestata come reato di lesioni personali dolose, come tale sottratto alla competenza del giudice di pace ed al relativo trattamento sanzionatorio - rende soltanto ipotetica la rilevanza della questione. Inoltre, chiedendo per il reato in esame (lesioni colpose commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale) una pronuncia che consenta di ripristinare il meccanismo sanzionatorio applicabile prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 274 del 2000, invoca un intervento addittivo e di sistema in malam partem non consentito alla Corte in forza del principio della riserva di legge in materia penale. Né può indurre a diverso avviso il richiamo che il rimettente fa dei principi di cui alla sentenza n. 394/2006 - che ha ritenuto suscettibili di sindacato le norme penali di favore, ossia quelle che stabiliscono, per determinate ipotesi, un trattamento più favorevole di quello risultante dall'applicazione di norme generali - giacché non si verte, nel caso di specie, in ipotesi di norme penali di favore. - Sulla mancata preliminare risoluzione del dubbio in ordine all'esatta qualificazione giuridica del reato, vedi citata, ex plurimis ordinanza n. 374 del 2004

    Art. 4 Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace · Art. 52 Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace · Art. 63 Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace · Art. 64 Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 459/2006

    Questione inammissibile
    28 dicembre 2006

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, dell'art. 64, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, primo comma, e 112 della Costituzione, nella parte in cui si afferma la competenza ratione temporis del Giudice di pace per i reati commessi dopo la pubblicazione e anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 274 del 2000, purché a tale ultima data non sia ancora avvenuta l'iscrizione della notizia di reato. Invero, il giudice a quo , da un lato, ha omesso la descrizione della fattispecie controversa, dall'altro, non specificando la data di commissione del fatto per cui si procede e la data di iscrizione della conseguente notizia di reato, è incorso in un difetto di motivazione sulla rilevanza della questione. - In relazione alla insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo nell'ordinanza di rimessione, vedi ordinanze citate nn. 55/2006 e 472/2005.

    Art. 64 Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace · Art. 14 Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374 · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 187/2005

    Questione inammissibile
    4 maggio 2005

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 52, 63 e 64 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sollevata per l’asserita violazione degli artt. 3, 27, terzo comma, e 32 della Costituzione, in quanto al reato di lesioni colpose commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale sono applicabili le sanzioni previste dal predetto art. 52 per i reati attribuiti alla competenza del giudice di pace, mentre ai reati di lesioni connesse a colpa professionale o commessi in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, che continuano ad essere attribuiti alla competenza del giudice ordinario, sono applicabili le sanzioni previste dal codice penale. Infatti, il rimettente, chiedendo per il reato in esame una pronuncia che consenta di ripristinare il meccanismo sanzionatorio applicabile prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 274 del 2000, invoca nella sostanza un intervento additivo e di sistema 'in malam partem', non consentito alla Corte in forza del principio della riserva di legge in materia penale. - Vedi, citate, sentenze n. 161/2004 e n. 49/2002, ordinanza n. 175/2001 e sentenza n. 30/2001, sentenza n. 508/2000.

    Art. 52 Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace · Art. 63 Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace · Art. 64 Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace · Art. 14 Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 28 febbraio 2003

Confronto con la versione in vigore dal 6 ottobre 2000 al 28 febbraio 2003. 4 parole tolte, 2 parole aggiunte.

… di entrata in vigore del presente decreto legislativo si osservano le disposizioni dell'articolo 63, tolto: commi 1 e 2 aggiunto: comma 1...; quando si tratta di reati commessi dopo la pubblicazione del presente decreto si …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313

    Il D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, ha disposto (con l'art. 55, comma 1) che "Le disposizioni del presente testo unico hanno effetto a decorrere dal quarantacinquesimo giorno a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-28;274~art64 · fonte del testo

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