Corte di cassazione

4 massime che riguardano l’art. 36, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 4 massime nel Massimario

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 258/2010

    Questione infondata
    15 luglio 2010

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, come modificato dall'art. 9, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 46, impugnato, in riferimento all'art. 111, secondo comma, Cost., nella parte in cui non consente al pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento pronunciate dal giudice di pace. Analoga questione è stata, infatti, già dichiarata infondata con la sentenza n. 298 del 2008 e non risultano addotti profili o argomenti diversi o ulteriori rispetto a quelli già valutati. Per la non fondatezza di analoga questione, v. la citata sentenza n. 298/2008.

    Art. 36 Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace · Art. 14 Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374 · Art. 9 Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento · Art. 111 cost.

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  • Ordinanza n. 42/2009

    Questione infondata
    13 febbraio 2009

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, come modificato dall'art. 9, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 46, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., nella parte in cui non consente al pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento pronunciate dal giudice di pace. Analoga questione è già stata dichiarata non fondata con sentenza n. 298/2008 e non risultano addotti profili o argomenti di censura diversi o ulteriori rispetto a quelli già scrutinati. - V. il precedente citato, sentenza n. 298/2008 - Sulle differenze fra processo dinanzi al giudice di pace e processo dinanzi al tribunale v., citate, ex multis , ordinanze n. 28/2007, n. 85 e n. 415/2005, n. 349/2004. - Sulla manifesta infondatezza di questioni già dichiarate non fondate, in caso di mancata prospettazione di nuovi argomenti di censura v., citata, ex plurimis , sentenza n. 342/2008.

    Art. 36 Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace · Art. 14 Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374 · Art. 9 Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento · Art. 3 cost.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 marzo 2006

Confronto con la versione in vigore dal 6 ottobre 2000 al 9 marzo 2006. 12 parole tolte.

Il pubblico ministero puo' proporre appello contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria tolto: e contro le sentenze di proscioglimento per reati puniti con pena alternativaaggiunto: .... Il pubblico ministero puo' proporre ricorso per cassazione contro le sentenze del giudice di pace.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-28;274~art36 · fonte del testo

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