È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, come modificato dall'art. 9, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 46, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., nella parte in cui non consente al pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento pronunciate dal giudice di pace. Analoga questione è già stata dichiarata non fondata con sentenza n. 298/2008 e non risultano addotti profili o argomenti di censura diversi o ulteriori rispetto a quelli già scrutinati. - V. il precedente citato, sentenza n. 298/2008 - Sulle differenze fra processo dinanzi al giudice di pace e processo dinanzi al tribunale v., citate, ex multis , ordinanze n. 28/2007, n. 85 e n. 415/2005, n. 349/2004. - Sulla manifesta infondatezza di questioni già dichiarate non fondate, in caso di mancata prospettazione di nuovi argomenti di censura v., citata, ex plurimis , sentenza n. 342/2008.
Art. 36 Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace · Art. 14 Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374 · Art. 9 Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento · Art. 3 cost.