Art. 9 — Riunione e separazione dei processi

Nei casi previsti dall'articolo 7, prima di procedere all'udienza di comparizione, il giudice di pace puo' ordinare la riunione dei processi, quando questa non pregiudica la rapida definizione degli stessi. Anche fuori dei casi previsti dall'articolo 7, il giudice di pace puo' ordinare la riunione dei processi quando i reati sono commessi da piu' persone in danno reciproco le une delle altre o quando piu' persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento o quando una persona e' imputata di piu' reati commessi con piu' azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ovvero ogni volta in cui cio' giovi alla celerita' e alla completezza dell'accertamento. Prima di procedere all'udienza di comparizione e, comunque, non oltre la dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice di pace ordina la separazione dei processi, qualora ritenga che la riunione possa pregiudicare il tentativo di conciliazione, ovvero la rapida definizione di alcuni fra i processi riuniti.

Testo vigente dal 6 ottobre 2000

Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-28;274~art9 · fonte del testo