Art. 34 — Esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto

Il fatto e' di particolare tenuita' quando, rispetto all'interesse tutelato, l'esiguita' del danno o del pericolo che ne e' derivato, nonche' la sua occasionalita' e il grado della colpevolezza non giustificano l'esercizio dell'azione penale, tenuto conto altresi' del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento puo' recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice dichiara con decreto d'archiviazione non doversi procedere per la particolare tenuita' del fatto, solo se non risulta un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento. Se e' stata esercitata l'azione penale, la particolare tenuita' del fatto puo' essere dichiarata con sentenza solo se l'imputato e la persona offesa non si oppongono.

Testo vigente dal 6 ottobre 2000

Corte di cassazione

2 massime che riguardano l’art. 34, dalle Rassegne del Massimario.

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Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 185/2013

    Questione inammissibile
    9 luglio 2013

    Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 3, del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 101 e 111, Cost., nella parte in cui prevede che «se è stata esercitata l'azione penale, la particolare tenuità del fatto può essere dichiarata con sentenza solo se l'imputato o la persona offesa non si oppongono». L'ordinanza di rimessione non contiene alcuna motivazione in ordine alla rilevanza e difetta anche della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo , neppure identificata nei suoi requisiti minimi. - Per il consolidato orientamento della Corte in base al quale l'omessa o insufficiente descrizione della fattispecie, non emendabile mediante la diretta lettura degli atti, impedita dal principio di autosufficienza dell'atto di rimessione, preclude il necessario controllo in punto di rilevanza, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 338/2011, nonché le citate ordinanze nn. 6/2011, 3/2011, 343/2010, 318/2010, 85/2010, 211/2009, 201/2009 e 191/2009.

    Art. 34 Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace · Art. 3 cost. · Art. 101 cost. · Art. 111 cost.

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  • Ordinanza n. 63/2007

    Questione inammissibile
    2 marzo 2007

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 27, 76, 101 e 111 della Costituzione. Infatti, il giudice rimettente muove dall'errato presupposto interpretativo in forza del quale la norma impugnata condizionerebbe, nella fase dibattimentale, la pronuncia di esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto al «consenso», manifestato in forma espressa, dell'imputato e della persona offesa, mentre lo stesso tenore letterale della disposizione in questione prevede, ai fini dell'operatività dell'istituto de quo nella fase successiva all'esercizio dell'azione penale, non già una condizione positiva (il «consenso»), ma una condizione negativa (la non opposizione: «se l'imputato e la persona offesa non si oppongono»), ditalchè una manifestazione di volontà è necessaria non già al fine di permettere la dichiarazione della particolare tenuità del fatto, quanto piuttosto al fine di impedirla. Il predetto vizio di prospettiva rende del tutto inadeguata la motivazione in ordine alla rilevanza della questione, in quanto il giudice rimettente non specifica se l'imputato nel giudizio a quo e la persona offesa si siano opposte alla predetta definizione alternativa.

    Art. 34 Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace · Art. 14 Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374 · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

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  • Ordinanza n. 371/2004

    Questione inammissibile
    29 novembre 2004

    Sono manifestamente inammissibili le questioni di illegittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 25, secondo comma, 76, 101, secondo comma, e 112 della Costituzione, dell’art. 34 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e dell’art. 17, comma 1, lettera f), della legge 24 novembre 1991, n. 374, concernente, per i reati di competenza del giudice di pace, l’esclusione della procedibilità nei casi di “particolare tenuità del fatto”. Per costante giurisprudenza costituzionale, al giudice ‘a quò non è precluso di sollevare una seconda volta la medesima questione nel corso dello stesso grado di giudizio, allorché la Corte abbia emesso una pronuncia puramente processuale, tuttavia è necessario che il giudice ‘a quò abbia eliminato il vizio che in precedenza impediva l’esame, nel merito, della questione. Il giudice rimettente, riproponendo solo due delle quattro questioni precedentemente sollevate, ha eliminato, nella presente fase, uno dei motivi di inammissibilità rilevato nella precedente pronuncia inerente al carattere complessivamente contraddittorio del quesito, ma omette, nell’ordinanza di rimessione, di prendere in esame l’altro motivo di inammissibilità relativo alla irrilevanza, per inapplicabilità dell’istituto in discorso al caso concreto, derivante dall’opposizione per ‘facta concludentià della persona offesa. - V. precedente decisione di inammissibilità n. 34/2003. - Sentenze citate n. 63/2003; n. 12/1998; n. 87/2000 e n. 433/1995.

    Art. 34 Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace · Art. 14 Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374 · Art. 17 Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374 · Art. 593 c.p.p.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (7)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-28;274~art34 · fonte del testo

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