Art. 13 — Competenza del tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza
Il tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza e' competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore, fatta eccezione per le azioni reali immobiliari, per le quali restano ferme le norme ordinarie di competenza.
Testo vigente dal 9 agosto 1999
