Art. 12 — Rigetto del ricorso
Il tribunale che respinge il ricorso per dichiarazione dello stato di insolvenza provvede con decreto motivato. Contro il decreto il ricorrente puo', entro quindici giorni dalla comunicazione, proporre reclamo alla corte di appello, la quale provvede in camera di consiglio, sentiti il reclamante e l'imprenditore. La corte di appello, se accoglie il reclamo, rimette d'ufficio gli atti al tribunale per la dichiarazione dello stato di insolvenza.
Testo vigente dal 9 agosto 1999
