Se un'impresa avente i requisiti previsti dall'articolo 2 si trova in stato di insolvenza, il tribunale ((competente ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del codice della crisi e dell'insolvenza)), su ricorso dell'imprenditore, di uno o piu' creditori, del pubblico ministero, ovvero d'ufficio, dichiara tale stato con sentenza in camera di consiglio. Il tribunale provvede a norma del comma 1 anche quando, in base alle disposizioni contenute nei titoli III e IV del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ("legge fallimentare"), si dovrebbe far luogo alla dichiarazione di fallimento di un'impresa ammessa alla procedura di concordato preventivo o di amministrazione controllata.

Testo vigente dal 16 marzo 2019

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 3, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11225/2025

    29 aprile 2025

    In tema di effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori, nel caso in cui una prima sentenza di fallimento venga revocata perché l'impresa aveva i requisiti dimensionali per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria e a detta revoca faccia seguito la dichiarazione di insolvenza, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 270 del 1999 e, ulteriormente, all'esito del periodo di osservazione, venga emessa una nuova dichiarazione di fallimento, il dies a quo per il calcolo a ritroso del periodo sospetto, rilevante ai fini delle azioni recuperatorie ex art. 64 e ss. l.fall., corrisponde al giorno della pubblicazione della prima sentenza dichiarativa di fallimento, configurandosi una consecuzione fra procedura concorsuali che non è esclusa dal passaggio in giudicato della revoca di detta prima pronuncia.

    Art. 3 · Art. 30 Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 51 ↗

Tutte le 4 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di aprile/maggio 2025 ↗.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 16 marzo 2019

Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 1999 al 16 marzo 2019. 9 parole tolte, 13 parole aggiunte.

Se un'impresa avente i requisiti previsti dall'articolo 2 si trova in stato di insolvenza, il tribunale tolto: del luogo in cui essa ha la sede principale aggiunto: competente ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del codice della crisi e dell'insolvenza, su ricorso dell'imprenditore, di uno o piu' creditori, del pubblico ministero, ovvero d'ufficio, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-08;270~art3 · fonte del testo

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