Art. 14 — Giudice delegato
Il giudice delegato adotta i provvedimenti di sua competenza con decreto. I decreti sono impugnabili nei modi consentiti per i decreti del giudice delegato al fallimento.
Testo vigente dal 9 agosto 1999
Il giudice delegato adotta i provvedimenti di sua competenza con decreto. I decreti sono impugnabili nei modi consentiti per i decreti del giudice delegato al fallimento.
Testo vigente dal 9 agosto 1999
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-08;270~art14 · fonte del testo
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