Art. 5 — Disposizioni in materia di imposta addizionale comunale e provinciale all'accisa sull'energia elettrica

Nel decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale, l'articolo 6 e' sostituito dal seguente: «Art. 6. - 1. E' istituita una addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui agli articoli 52, e seguenti, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, di seguito denominato: testo unico delle accise, nelle misure di:

  • a)euro 18,59 per mille kWh in favore dei comuni per qualsiasi uso effettuato nelle abitazioni, con esclusione delle seconde case e con esclusione delle forniture, con potenza disponibile fino a 3 kW, effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, limitatamente ai primi 150 kWh di consumo mensili. Per i consumi superiori ai limiti di 150 kWh per le utenze fino a 1,5 kW e di 220 kWh per quelle oltre 1,5 e fino a 3 kW, si procede al recupero della relativa addizionale secondo i criteri stabiliti nel capitolo I, punto 2, della deliberazione n. 15 del 14 dicembre 1993 del Comitato interministeriale dei prezzi;
  • b)euro 20,40 per mille kWh in favore dei comuni, per qualsiasi uso effettuato nelle seconde case;
  • c)euro 9,30 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. 2. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le province possono incrementare la misura di cui al comma 1, lettera c), fino a euro 11,40 per mille kWh. Le deliberazioni sono pubblicate sul sito informatico del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze. Con determinazione del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali sono stabilite le necessarie modalita' applicative. 3. Le addizionali di cui al comma 1 sono dovute dai soggetti obbligati di cui all'articolo 53 del testo unico delle accise, al momento della fornitura dell'energia elettrica ai consumatori finali ovvero, per l'energia elettrica prodotta o acquistata per uso proprio, al momento del suo consumo. Le addizionali sono liquidate e riscosse con le stesse modalita' dell'accisa sull'energia elettrica. 4. Le addizionali di cui al comma 1 relative a forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW sono versate direttamente ai comuni ed alle province nell'ambito del cui territorio sono ubicate le utenze. Le addizionali relative a forniture di energia elettrica con potenza disponibile superiore a 200 kW e quelle relative al consumo dell'energia elettrica, prodotta o acquistata per uso proprio, sono versate all'erario, ad eccezione di quelle riscosse nell'ambito delle province autonome di Trento e di Bolzano che sono versate direttamente ai comuni ed alle province stessi. 5. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 3, del testo unico delle accise non si applicano alle addizionali di cui al comma 1; sono tuttavia esenti dalle addizionali i consumi per l'illuminazione pubblica e per l'esercizio delle attivita' di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. 6. A valere sugli importi delle addizionali concernenti i consumi relativi a forniture con potenza disponibile non superiore a 200 kW, possono essere disposte trattenute esclusivamente per rettifica di errori inerenti i precedenti versamenti gia' effettuati ai comuni ed alle province al medesimo titolo.».

Testo vigente dal 22 marzo 2007

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 5, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 3907/2026

    21 febbraio 2026

    In tema di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, per il principio unionale di effettività della tutela, permane la legittimazione passiva dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nel giudizio di impugnazione del diniego di rimborso, promosso dal consumatore finale che, avendo corrisposto al fornitore, a titolo di rivalsa, tale imposta - poi dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione europea - non beneficia degli effetti della sentenza della Corte cost. n. 43 del 2025 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 26 del 2007), non potendo più agire nei confronti del fornitore, per la prescrizione del diritto al rimborso nei confronti di quest'ultimo, non essendo mai stato rimosso l'ostacolo giuridico rappresentato dalla mancata efficacia diretta o "orizzontale" della direttiva comunitaria tardivamente attuata dallo Stato italiano.

    Art. 5 · Art. 2033 c.c.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 135 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 31642/2025

    4 dicembre 2025

    In tema di addizionale provinciale alle accise, di cui all'art. 6, commi 1 lett. c) e 2 del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modd. dalla l. n. 20 del 1989, come sostituito dall'art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007 (nella formulazione ratione temporis applicabile, successivamente abrogata in quanto contrastante con la Direttiva 2008/118/CE), il consumatore finale - che abbia corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, l'imposta riconosciuta in contrasto con il diritto dell'Unione Europea - è legittimato ad esercitare l'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. direttamente nei confronti dello stesso fornitore, anche nell'ambito della procedura di accertamento del passivo se quest'ultimo sia stato nel frattempo dichiarato fallito, dato che l'azione diretta del consumatore nei confronti dello Stato conserva, anche in tale ipotesi, il proprio carattere facoltativo.

    Art. 5 · Art. 2033 c.c.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 17 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 29757/2025

    11 novembre 2025

    Al credito azionato dal consumatore finale per la ripetizione dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, indebitamente versata al fornitore, a titolo di rivalsa, in contrasto con il diritto dell'U.E., sono applicabili gli interessi legali al tasso previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c., atteso che la previsione ivi contenuta, nel rimettere alle parti la possibilità di determinarne la misura, vale ad escludere il suo carattere imperativo e inderogabile e non a delimitarne il campo d'applicazione.

    Art. 5 · Art. 2033 c.c. · Art. 1284 c.c.

    Rassegna di novembre 2025, p. 73 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 13740/2025

    22 maggio 2025

    In tema di addebito dell'addizionale provinciale di cui all'art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989, sostituito dall'art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007 (poi abrogato dal combinato disposto degli artt. 2, comma 6, del d.lgs. n. 23 del 2011, e 18, comma 5, del d.lgs. n. 68 del 2011, nonché dall'art. 4, comma 10, del d.l. n. 16 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 44 del 2012), il consumatore finale - se ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, l'imposta riconosciuta in contrasto con il diritto dell'Unione Europea - è legittimato ad esercitare, nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione, l'azione di ripetizione dell'indebito stesso ex art. 2033 c.c. direttamente nei confronti dello stesso fornitore (che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato), poiché la dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE (Corte cost., sentenza n. 43 del 2025) comporta, nei rapporti tra solvens e accipiens, la caducazione ex tunc della causa giustificatrice della prestazione.

    Art. 5 · Art. 2033 c.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 234 ↗

Tutte le 5 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, novembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗ e febbraio 2026 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 43/2025

    Ha colpito questo articolo
    15 aprile 2025

    È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, l’art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, come conv. e sostituito, che istituisce l’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica. La disposizione censurata dal Tribunale di Udine, seconda sez. civile, nel prevedere una generica destinazione del gettito della prevista addizionale in favore delle province, non rispetta la condizione della finalità specifica che – cumulativamente a quella del rispetto delle regole di imposizione dell’Unione applicabili per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l’esigibilità e il controllo dell’imposta – deve, invece, essere applicata affinché gli Stati membri possano legittimamente introdurre imposizioni fiscali aggiuntive all’accisa sull’energia elettrica..

    Art. 5 Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricita' · Art. 14 Testo unico le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-02-02;26~art5 · fonte del testo

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