Art. 3-bis — Accisa sul carburante utilizzato nella produzione combinata di energia elettrica e calore
COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 OTTOBRE 2018, N. 119, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 DICEMBRE 2018, N. 136. Dal 1º gennaio al ((30 novembre 2018)), alla produzione combinata di energia elettrica e calore, per l'individuazione dei quantitativi di combustibile soggetti alle aliquote sulla produzione di energia elettrica continuano ad applicarsi i coefficienti individuati dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas con deliberazione n. 16/98 dell'11 marzo 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1998, ridotti nella misura del 12 per cento. 4 7 A decorrere dal 1º giugno 2012, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 52, comma 3, la lettera f) e' abrogata;
- b)nell'allegato I, alla voce relativa all'aliquota di accisa sull'energia elettrica per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, le parole: "lire 6 al kWh" sono sostituite dalle seguenti: "a) per i consumi fino a 1.200.000 kWh mensili:
- 1)sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica l'aliquota di euro 0,0125 per kWh;
- 2)sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh consumati nel mese e che non sono superiori a 1.200.000 kWh si applica l'aliquota di euro 0,0075 per kWh;
- b)per i consumi superiori a 1.200.000 kWh mensili:
- 1)sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica l'aliquota di euro 0,0125 per kWh;
- 2)sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica un'imposta in misura fissa pari a euro 4.820". Ai fini dell'applicazione dell'aliquota di euro 0,0075 al kWh o dell'imposta in misura fissa pari a euro 4.820 sul consumo mensile dei soggetti che producono energia elettrica per uso proprio e la consumano per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, gli interessati sono tenuti a trasmettere al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane, entro il giorno 20 di ogni mese, i dati relativi al consumo del mese precedente.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 24 dicembre 2012, n. 228
4La L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l'art. 1, comma 388) che e' fissato al 30 giugno 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici di cui al comma 2 del presente articolo.
D.P.C.M. 23 luglio 2013
7Il D.P.C.M. 23 luglio 2013 (in G.U. 2/10/2013, n. 231) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine per l'adozione del decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per la determinazione della tassazione applicabile ai combustibili impiegati negli impianti cogenerativi che producono contemporaneamente energia elettrica e calore per riscaldamento, previsto dall'art. 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e' prorogato al 31 dicembre 2013".
Testo vigente dal 19 dicembre 2018
