Art. 3 — Disposizioni in materia di imposta addizionale regionale sul gas naturale
Nel decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)le parole «gas metano», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti «gas naturale»;
- b)le parole «imposta di consumo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalla seguente: «accisa»;
- c)l'articolo 10 e' sostituito dal seguente: «Art. 10. - 1. I tributi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9 sono dovuti dai soggetti indicati dall'articolo 26, commi 7 e 8, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. 2. Il versamento dei tributi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9 e' effettuato in favore della regione dove ha luogo il consumo del gas naturale. 3. La dichiarazione di cui all'articolo 26, comma 13, del decreto legislativo n. 504 del 1995, e' presentata, in copia, anche alla regione competente per territorio, nel termine previsto dal medesimo comma 13. 4. Per i termini e le modalita' di versamento dei tributi regionali a ciascuna regione, si applica quanto stabilito nell'articolo 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.». Nel decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, all'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)le parole: «gas metano», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «gas naturale»;
- b)le parole: «imposta di consumo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalla seguente: «accisa». Nella legge 23 dicembre 1996, n. 662, al comma 153 dell'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)le parole: «gas metano», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «gas naturale»;
- b)le parole: «imposta di consumo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalla seguente: «accisa». Nella legge 8 maggio 1998, n. 146, al comma 1 dell'articolo 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)le parole: «gas metano», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «gas naturale»;
- b)le parole: «imposta di consumo» sono sostituite dalla seguente: «accisa».
Testo vigente dal 22 marzo 2007
