Art. 1 — Finalità
Il presente decreto stabilisce le norme sull'attribuzione a cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea o ad apolidi, di seguito denominati: «stranieri», ((della qualifica di beneficiario di protezione internazionale nonche' norme sul contenuto dello status riconosciuto)).
Testo vigente dal 22 marzo 2014
