Art. 6 — Soggetti che offrono protezione

Ai fini dell'esame della domanda di protezione internazionale, e' valutata la possibilita' di protezione da parte:

  • a)dello Stato;
  • b)dei partiti o organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio ((, a condizione che abbiano la volonta' e la capacita' di offrire protezione conformemente al comma 2.)) La protezione di cui al comma 1 ((e' effettiva e non temporanea e)) consiste nell'adozione di adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave, e nell'accesso da parte del richiedente a tali misure. Per stabilire se un'organizzazione internazionale controlla uno Stato o una parte consistente del suo territorio e se fornisce protezione, ai sensi del comma 2, si tiene conto degli eventuali orientamenti contenuti negli atti emanati dal Consiglio dell'Unione europea e, ove ritenuto opportuno, delle valutazioni di altre competenti organizzazioni internazionali e in particolare dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

Testo vigente dal 22 marzo 2014

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 6, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 marzo 2014

Confronto con la versione in vigore dal 4 gennaio 2008 al 22 marzo 2014. 22 parole aggiunte.

b) dei partiti o organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorioaggiunto: , a condizione che abbiano la volonta' e la capacita' di offrire protezione conformemente al comma 2. La protezione di cui al comma 1 aggiunto: e' effettiva e non temporanea e consiste nell'adozione di adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-19;251~art6 · fonte del testo

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