Ai fini del presente decreto s'intende per:

  • a)richiedente protezione internazionale o richiedente: lo straniero che ha presentato domanda di protezione internazionale su cui non e' stata ancora adottata una decisione definitiva ovvero ha manifestato la volonta' di chiedere tale protezione;
  • b)straniero: il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea e l'apolide;
  • c)domanda di protezione internazionale o domanda: la domanda presentata ai sensi del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, diretta ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria;
  • d)Commissione territoriale: la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;
  • e)minore non accompagnato: lo straniero di eta' inferiore agli anni diciotto, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale;
  • f)familiari: i seguenti soggetti appartenenti al nucleo familiare del richiedente gia' costituito prima dell'arrivo nel territorio nazionale, che si trovano nel territorio nazionale in connessione alla domanda di protezione internazionale:
  • 1)il coniuge del richiedente;
  • 2)i figli minori del richiedente, anche adottati o nati fuori dal matrimonio, a condizione che non siano sposati. I minori affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli;
  • 3)il genitore o altro adulto legalmente responsabile ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile del richiedente minore non coniugato;
  • g)centro o struttura di accoglienza: struttura destinata all'alloggiamento collettivo di richiedenti ai sensi del presente decreto;
  • h)richiedente con esigenze di accoglienza particolari: il richiedente che rientra nelle categorie vulnerabili indicate nell'articolo 17 e che necessita di forme di assistenza particolari nella prestazione delle misure di accoglienza;
  • i)UNHCR: Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

Testo vigente dal 15 settembre 2015

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 2, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14851/2026

    18 maggio 2026

    In tema di protezione internazionale, la domanda di asilo, intesa quale manifestazione significativa di volontà del richiedente riconducibile al modello legale, non si identifica con ogni mera esternazione, ma rileva solo ove, ancorchè priva di forme tipiche, sia indirizzata ad un'autorità riconducibile all'apparato statale e presenti un minimo grado di idoneità funzionale ad attivare il procedimento mediante la sua ricezione e trasmissione agli organi competenti.

    Art. 2 · Art. 100 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, pp. 45, 46 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11392/2025

    30 aprile 2025

    Il principio in forza del quale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 142 del 2015, è richiedente protezione internazionale non solo il cittadino straniero che ha presentato domanda di protezione internazionale, ma anche colui che ha solo manifestato la volontà di chiedere tale protezione, si applica anche nel caso in cui la domanda di protezione si sostanzia in una richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del Giudice di pace che, decidendo sull'impugnazione di un decreto di espulsione, aveva rigettato il ricorso proposto dal cittadino straniero, omettendo di considerare che il ricorrente già in precedenza aveva manifestato la volontà di presentare domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione).

    Art. 2 · Art. 10 cost. · Art. 13 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 54 ↗

Tutte le 10 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗ e maggio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;142~art2 · fonte del testo

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