Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

  • a)all'articolo 4-bis, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Nell'ambito delle attivita' preordinate alla realizzazione del processo di integrazione di cui al comma 1, sono fornite le informazioni sui diritti conferiti allo straniero con il permesso di soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8.1.»;
  • b)all'articolo 5, dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti: «8.1. Nel permesso di soggiorno che autorizza l'esercizio di attivita' lavorativa secondo le norme del presente testo unico e del regolamento di attuazione e' inserita la dicitura: "perm. unico lavoro". 8.2. La disposizione di cui al comma 8.1 non si applica:
  • a)agli stranieri di cui agli articoli 9 e 9-ter;
  • b)agli stranieri di cui all'articolo 24;
  • c)agli stranieri di cui all'articolo 26;
  • d)agli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a), g), h), i) e r);
  • e)agli stranieri che soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari, ovvero hanno richiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
  • f)agli stranieri che soggiornano a titolo di protezione internazionale come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero hanno chiesto il riconoscimento della protezione e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
  • g)agli stranieri che soggiornano per motivi di studio o formazione.»;
  • c)all'articolo 5, comma 9, le parole: «venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;
  • d)all'articolo 5, comma 9-bis, le parole: «il termine di venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «il termine di sessanta giorni»;
  • e)all'articolo 22, comma 5, le parole: «quaranta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;
  • f)all'articolo 22, dopo il comma 5, e' inserito il seguente: «5.1. Le istanze di nulla osta sono esaminate nei limiti numerici stabiliti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4. Le istanze eccedenti tali limiti possono essere esaminate nell'ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili tra quelle stabilite con il medesimo decreto.».

Testo vigente dal 22 marzo 2014

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;40~art1 · fonte del testo

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