Attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi. (13G00026)
- Art. 1 — Obiettivo
- Art. 2 — Definizioni
- Art. 3 — Calcolo degli obblighi di stoccaggio e soggetti tenuti al mantenimento delle scorte petrolifere di sicurezza
- Art. 4 — Calcolo dei livelli delle scorte
- Art. 5
- Art. 6 — Inventario delle scorte di sicurezza - Relazione annuale
- Art. 7 — Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano
- Art. 8 — Operatori economici
- Art. 9 — Scorte specifiche
- Art. 10 — Gestione delle scorte specifiche
- Art. 11 — Statistiche petrolifere e dei biocarburanti
- Art. 12 — Rilevazioni statistiche relative alle scorte di cui all'articolo 3
- Art. 13 — Rilevazioni statistiche relative alle scorte specifiche
- Art. 14 — Rilevazioni statistiche relative alle scorte commerciali
- Art. 15 — Elaborazione dei dati
- Art. 16 — Biocarburanti, additivi e bioliquidi
- Art. 17 — Gruppo di coordinamento per il petrolio e i prodotti petroliferi
- Art. 18 — Controllo dello stato di preparazione alle situazioni d'emergenza e dello stoccaggio
- Art. 19 — Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali
- Art. 20 — Procedure di emergenza
- Art. 21 — Costituzione di un mercato della logistica petrolifera di oli minerali
- Art. 22 — Costituzione di un mercato all'ingrosso dei prodotti petroliferi liquidi per autotrazione
- Art. 23
- Art. 24 — Sanzioni
- Art. 25 — Norme transitorie
- Art. 26 — Abrogazioni
- Art. 27 — Disposizioni finali