Art. 16 — Biocarburanti, additivi e bioliquidi
[1]Si tiene conto dei biocarburanti e degli additivi ai fini del calcolo degli obblighi di stoccaggio in applicazione degli articoli 3 e 9, unicamente qualora siano miscelati ai prodotti petroliferi interessati. Nel calcolo dei livelli delle scorte effettivamente mantenuti si tiene conto dei biocarburanti e degli additivi qualora:
- a)siano miscelati ai prodotti petroliferi interessati; oppure b)
[2]siano stoccati nel territorio dello Stato italiano, purche' sia garantito, con autocertificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dai soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 7, che tali biocarburanti siano destinati ad essere miscelati a prodotti petroliferi detenuti conformemente agli obblighi di stoccaggio stabiliti nel presente decreto e che siano destinati ad essere utilizzati nei trasporti;
- c)siano stoccati nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea diverso dallo Stato italiano, purche' tale Stato membro abbia adottato norme atte a garantire che tali biocarburanti siano destinati ad essere miscelati a prodotti petroliferi detenuti conformemente agli obblighi di stoccaggio stabiliti nel presente decreto e che siano destinati ad essere utilizzati nei trasporti. Nell'articolo 1, comma 8, lettera c) della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono sostituite le parole "il biodiesel" con le parole "i biocarburanti ed i bioliquidi". L'articolo 57 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazione dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, al comma 1 lettera d) sono sostituite le parole "di prodotti petroliferi" con le parole "di oli minerali" e il comma 8-bis e' abrogato.
Testo vigente dal 26 gennaio 2013
