Il Ministero dello sviluppo economico, anche attraverso l'OCSIT, compila e mantiene aggiornato costantemente un inventario dettagliato di tutte le scorte di sicurezza detenute a beneficio dello Stato italiano, che non costituiscono scorte specifiche, o a beneficio di un altro Stato Comunitario. ((L'inventario contiene, in particolare, le informazioni necessarie per individuare lo stabilimento ovvero impianto di stoccaggio ovvero deposito in cui si trovano le scorte in questione, nonche' i quantitativi, il proprietario e la natura delle stesse, con riferimento alla tipologia di prodotti energetici di cui all'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008.)) E' fatto obbligo ai soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 7, ed agli altri operatori economici, di comunicare le informazioni previste dal comma 1 al Ministero dello sviluppo economico ed all'OCSIT, con le modalita' previste dall'articolo 12, comma 3. Entro il 25 febbraio di ogni anno il Ministero dello sviluppo economico, sulla base delle informazioni ricevute dall'OCSIT, trasmette alla Commissione europea una copia sintetica dell'inventario delle scorte di cui al comma 1, che contiene almeno i quantitativi e la natura delle scorte di sicurezza comprese nell'inventario all'ultimo giorno dell'anno precedente. Il Ministero dello sviluppo economico, sulla base delle informazioni ricevute dall'OCSIT, trasmette alla Commissione europea anche una copia completa dell'inventario entro 15 giorni da una eventuale richiesta della Commissione europea. In tale copia i dati sensibili relativi all'ubicazione delle scorte possono essere omessi. A decorrere dal 1° gennaio 2013 l'OCSIT ha l'obbligo di mantenere per almeno cinque anni la documentazione utilizzata per compilare l'inventario di cui al comma 1.

Testo vigente dal 1 gennaio 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2020

Confronto con la versione in vigore dal 26 gennaio 2013 al 1 gennaio 2020. 4 parole tolte, 4 parole aggiunte.

… la natura delle stesse, con riferimento alla tipologia di prodotti energetici di cui all'allegato tolto: C, punto 3.1 aggiunto: A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008. E' fatto obbligo ai soggetti obbligati di cui …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-12-31;249~art6 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari