Art. 15 — Elaborazione dei dati
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, commi 1 e 2, l'OCSIT e' responsabile dello sviluppo, della gestione e della manutenzione delle risorse informatiche necessarie per il ricevimento, la memorizzazione e ogni forma di elaborazione dei dati contenuti nelle rilevazioni statistiche e di tutte le informazioni comunicate dai soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 7, a norma del presente decreto, compresi i dati relativi alle scorte commerciali previste dall'articolo 14 del presente decreto. Fino alla piena operativita' dell'OCSIT l'elaborazione dei dati e' assicurata dal Ministero dello sviluppo economico. L'archivio cartaceo storico dei dati della gestione delle scorte d'emergenza petrolifera riguardanti l'ultimo anno prima dell'entrata in vigore del presente decreto viene trasferito dal Ministero dello sviluppo economico all'OCSIT. Cessa ogni obbligo per il Ministero dello sviluppo economico di mantenimento degli archivi delle annualita' precedenti.
Testo vigente dal 26 gennaio 2013
