Ai fini del presente decreto si intende per:

  • a)anno di riferimento: l'anno cui si riferiscono i dati del consumo o delle importazioni nette utilizzati per calcolare il livello delle scorte da detenere e il livello delle scorte effettivamente detenuto in un dato momento;
  • b)additivi: sostanze diverse dagli idrocarburi che sono aggiunte o miscelate a un prodotto allo scopo di modificarne le proprieta';
  • c)biocarburanti: carburanti liquidi o gassosi utilizzati per il trasporto, prodotti dalla 'biomassa', ovvero la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura, comprendente sostanze vegetali e animali, dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonche' la frazione biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
  • d)consumo interno: il dato aggregato corrispondente al totale, calcolato secondo l'allegato II, dei quantitativi immessi in consumo nel Paese per l'insieme degli usi energetici e non energetici; tale aggregato comprende i consumi del settore della trasformazione e i consumi delle industrie, dei trasporti, delle famiglie e degli altri settori di consumo finale; esso comprende altresi' l'autoconsumo del settore dell'energia, fatta eccezione per il combustibile utilizzato in raffineria per la produzione di prodotti petroliferi. L'immissione in consumo e' desunta dal verificarsi dei presupposti per il pagamento dell'accisa o dell'imposta di consumo, anche per i prodotti destinati ad usi esenti.
  • e)decisione internazionale efficace di rilascio delle scorte: qualsiasi decisione in vigore adottata dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia internazionale per l'energia, intesa a rendere disponibili sul mercato petrolio greggio o prodotti petroliferi attraverso il rilascio delle scorte dei suoi membri e misure addizionali;
  • f)organismo centrale di stoccaggio (OCS): il soggetto di un Paese membro dell'Unione europea diverso dall'Italia che opera ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o della vendita di scorte di petrolio e prodotti petroliferi, comprese le scorte di sicurezza e le scorte specifiche; l'OCSIT e' l'Organismo centrale di stoccaggio italiano;
  • g)interruzione grave dell'approvvigionamento: una riduzione grave e improvvisa dell'approvvigionamento di petrolio greggio o di prodotti petroliferi dell'Unione europea o di uno Stato membro, che abbia comportato o meno una decisione internazionale efficace di rilascio delle scorte;
  • h)bunkeraggi marittimi internazionali: quanto previsto dall'allegato A, punto 2.1, del regolamento (CE) n. 1099/2008;
  • i)scorte petrolifere: scorte di prodotti energetici ((di cui all'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008));
  • l)scorte di sicurezza: scorte petrolifere che ciascuno Stato membro e' tenuto a mantenere ai sensi dell'articolo 3;
  • m)scorte commerciali: scorte petrolifere detenute dagli operatori economici che il presente decreto non impone di detenere;
  • n)scorte specifiche: scorte petrolifere conformi alle condizioni di cui all'articolo 9;
  • o)accessibilita' fisica: le modalita' di localizzazione e trasporto di scorte ai fini del rilascio o dell'effettiva consegna agli utilizzatori finali e ai mercati in tempi e condizioni tali da far fronte ad eventuali problemi di approvvigionamento;
  • p)stabilimento ovvero impianto di stoccaggio ovvero deposito: impianto destinato allo stoccaggio del petrolio, dei prodotti petroliferi, dei biocarburanti e degli additivi costituito da serbatoi ed attrezzature per l'immagazzinamento e la movimentazione dei prodotti energetici ((di cui all'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008));
  • q)operatori economici persone fisiche o giuridiche che producono, importano, esportano commercializzano o detengono prodotti energetici ((di cui all'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008)); non sono considerati operatori economici, ai fini del presente decreto, i soggetti che risultano esclusivamente utilizzatori finali di prodotti energetici ((di cui all'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008)).

Testo vigente dal 1 gennaio 2020

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2020

Confronto con la versione in vigore dal 26 gennaio 2013 al 1 gennaio 2020. 24 parole tolte, 16 parole aggiunte in 3 capoversi.

i) scorte petrolifere: scorte di prodotti energetici di cui all'allegato tolto: C, punto 3.1, paragrafo 1, aggiunto: A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008;

… serbatoi ed attrezzature per l'immagazzinamento e la movimentazione dei prodotti energetici di cui all'allegato tolto: C, punto 3.1, paragrafo 1, aggiunto: A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008;

q) operatori economici persone fisiche o giuridiche che producono, importano, esportano commercializzano o detengono prodotti energetici di cui all'allegato tolto: C, punto 3.1, paragrafo 1, aggiunto: A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008; non sono considerati operatori economici, ai fini del presente decreto, i soggetti che risultano esclusivamente utilizzatori finali di prodotti energetici di cui all'allegato tolto: C, punto 3.1, paragrafo 1 aggiunto: A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-12-31;249~art2 · fonte del testo

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