Art. 21 — Costituzione di un mercato della logistica petrolifera di oli minerali
Le funzioni dell'OCSIT, di cui alla legge 4 giugno 2010, n. 96, articolo 17, comma 5, lettera e), relative alla promozione della concorrenza nell'offerta di capacita' di stoccaggio, sono attribuite al Gestore dei mercati energetici S.p.A. (GME), anche al fine di ridurre i relativi oneri. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' approvata la costituzione, organizzazione e gestione di una piattaforma di mercato, secondo i principi di neutralita', trasparenza e concorrenza, presso il Gestore dei mercati energetici S.p.A. (GME), per l'incontro tra domanda e offerta di logistica petrolifera di oli minerali, nella quale rendere note e negoziare le capacita' logistiche disponibili a breve, a medio ed a lungo termine con le relative condizioni economiche e tenendo conto dei relativi vincoli funzionali, attraverso modelli standardizzati. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di consentire l'avvio della piattaforma di cui al comma 1, i soggetti che a qualunque titolo detengono capacita', anche non utilizzata, di stoccaggio di oli minerali sul territorio nazionale relativa a depositi di capacita' superiore a 3.000 metri cubi, comunicano al GME i dati relativi alla capacita' secondo il modello di rilevazione approvato con decreto dal Ministero dello sviluppo economico. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e' approvata, su proposta del GME, la disciplina della piattaforma di cui al comma 1, con costi a carico degli utenti del mercato stesso che usufruiscono dei servizi offerti. Con lo stesso decreto sono disposte le modalita' operative con cui i titolari dei depositi di stoccaggio di oli minerali e degli impianti di lavorazione degli oli minerali, dovranno comunicare al GME, a decorrere dalla data di avvio della piattaforma di cui al comma 4, i dati sulla capacita' mensile di stoccaggio e transito di oli minerali utilizzata per uso proprio, sulla capacita' disponibile per uso di terzi, e i dati relativi alla capacita' impegnata in base a contratti sottoscritti. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, su proposta del GME, dopo un periodo transitorio di sperimentazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' determinata la data di avvio della piattaforma di cui al comma 1.
Testo vigente dal 26 gennaio 2013
