Disponibilita' delle scorte petrolifere di sicurezza I soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 7, e l'OCSIT di cui all'articolo 7, garantiscono in qualsiasi momento la disponibilita' e l'accessibilita' fisica delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche. Ai fini della identificazione, contabilita' e controllo delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche, almeno ventiquattro ore prima dell'entrata in vigore degli obblighi di cui all'articolo 3, comma 1, ciascun soggetto obbligato notifica al Ministero dello sviluppo economico ed all'OCSIT l'esatta localizzazione del deposito presso il quale sono detenute le scorte a proprio carico e la ripartizione per tipologia di prodotti energetici ((di cui all'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008)). Nel caso di scorte di sicurezza e di scorte specifiche che sono mescolate insieme alle scorte commerciali deve essere garantita l'identificabilita' contabile delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche. E' vietato apporre ostacoli e gravami di qualsiasi natura che possano compromettere la disponibilita' delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche. Le scorte di sicurezza e le scorte specifiche non possono essere pignorate. Le scorte specifiche devono essere detenute esclusivamente sul territorio nazionale, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 8. Le scorte di sicurezza possono essere detenute anche in altri Stati membri della Unione europea entro i seguenti limiti per ciascun soggetto obbligato:
- a)100 per cento fino a 30 mila tonnellate equivalenti di petrolio;
- b)oltre le 30 mila tonnellate equivalenti di petrolio, entro un limite massimo percentuale del 50 per cento fino al 31 dicembre 2014, ridotto di un ulteriore 10 per cento all'anno fino a raggiungere il limite del 20 per cento nel 2017. In relazione a situazioni particolari di indisponibilita' di logistica da dedicare a scorte di sicurezza sul territorio nazionale o in presenza di condizioni di mercato nazionale della logistica petrolifera particolarmente onerose o al fine di evitare la presenza di elementi distorsivi della concorrenza, nel decreto di cui all'articolo 3, comma 1, puo' essere indicato un limite massimo percentuale di scorte di sicurezza detenibili all'estero differente rispetto a quanto indicato nel comma 5. Qualora sia necessario attuare le procedure d'emergenza previste all'articolo 20, e' vietato adottare misure che ostacolano il trasferimento, l'uso o il rilascio delle scorte di sicurezza o delle scorte specifiche detenute nel territorio dello Stato italiano per conto di un altro Stato membro.
Testo vigente dal 1 gennaio 2020
