Art. 22 — Costituzione di un mercato all'ingrosso dei prodotti petroliferi liquidi per autotrazione
Al fine di favorire la concorrenza nell'offerta all'ingrosso dei prodotti petroliferi liquidi per autotrazione il Ministero dello sviluppo economico, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, emana un decreto per la costituzione, organizzazione e gestione di una piattaforma di mercato, secondo i principi di neutralita', trasparenza e concorrenza, presso il GME, per l'incontro tra domanda e offerta all'ingrosso dei prodotti petroliferi liquidi per autotrazione, anche in coordinamento con la piattaforma di cui al comma 1 dell'articolo 21 del presente decreto. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e' approvata, su proposta del GME e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle Dogane, la disciplina della piattaforma di cui al comma 1, con costi a carico degli utenti del mercato stesso che usufruiscono dei servizi offerti. L'avvio della piattaforma decorre dopo un periodo transitorio di sperimentazione determinato dallo stesso GME, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Trascorsi due anni dall'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1, su proposta del Gestore dei mercati energetici S.p.A. (GME), con decreto del Ministro dello sviluppo economico e' approvata la disciplina del mercato a termine dei prodotti petroliferi liquidi per autotrazione. Le operazioni concluse sull'istituendo mercato all'ingrosso dei prodotti petroliferi liquidi per autotrazione ai sensi del presente articolo gestito dal soggetto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, non rilevano ai fini della esigibilita' delle accise ne' della identificazione del soggetto obbligato di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Alle piattaforme di mercato di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo ed al comma 1 dell'articolo 21, qualora il GME svolga nell'ambito delle stesse il ruolo di controparte centrale delle negoziazioni ivi concluse, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 3 e 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99.
Testo vigente dal 26 gennaio 2013
