Art. 17 — Gruppo di coordinamento per il petrolio e i prodotti petroliferi
Il Ministero dello sviluppo economico, anche avvalendosi dell'OCSIT, assicura il collegamento con il Gruppo di coordinamento per il petrolio e i prodotti petroliferi costituito dalla Commissione europea e con il Gruppo permanente sulle questioni delle emergenze dell'Agenzia internazionale per l'Energia, e garantisce la partecipazione alle riunioni ed alle attivita' ordinarie e di emergenza di tali organismi internazionali ed europei, nonche' di organizzazioni di agenzie delle scorte petrolifere, con oneri a carico dell'OCSIT stesso. La nomina dei rappresentanti italiani nei Gruppi di cui al comma 1 e' effettuata dal Direttore generale della Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero dello sviluppo economico.
Testo vigente dal 26 gennaio 2013
