L'Agenzia e la specialita' di Polizia ferroviaria della Polizia di Stato, in via esclusiva, possono effettuare, in qualsiasi momento, controlli a bordo dei treni che circolano nel sistema ferroviario nazionale, per accertare se il macchinista sia munito dei documenti rilasciati a norma del presente decreto. L'Agenzia e la Polizia ferroviaria prevedono il necessario coordinamento per le verifiche di cui sopra. In caso di negligenze commesse sul luogo di lavoro, l'Agenzia puo' verificare se il macchinista in questione soddisfa i requisiti di cui all'art. 12. L'Agenzia puo' procedere ad indagini riguardanti l'ottemperanza al presente decreto da parte dei macchinisti, delle imprese ferroviarie, dei gestori delle infrastrutture, degli esaminatori e degli Organismi di formazione. Qualora l'Agenzia constati che un macchinista non soddisfa piu', uno o piu' dei requisiti prescritti, adotta le seguenti misure:

  • a)se si tratta di una licenza rilasciata in Italia, provvede a sospenderla o revocarla in funzione della gravita' del rischio creatosi per la sicurezza ferroviaria. L'Agenzia notifica immediatamente la propria decisione, motivandola, al macchinista interessato e al suo datore di lavoro, fatta salva la facolta' del macchinista di esperire i rimedi di cui agli articoli 13, comma 1, e 18, comma 3. L'Agenzia definisce la procedura da seguire per il ripristino della licenza, se ne ricorrono le condizioni;
  • b)se si tratta di una licenza rilasciata dall'autorita' competente di un altro Stato membro, si rivolge all'autorita' dell'altro Stato membro e presenta una richiesta motivata ai fini di un controllo ulteriore o della sospensione della licenza. L'Agenzia informa inoltre la Commissione europea e le altre autorita' competenti della sua richiesta. L'Agenzia puo' vietare a tali macchinisti di operare nella sua giurisdizione in attesa della notifica della decisione dell'autorita' che ha rilasciato la licenza, utilizzando la procedura di cui alla lettera precedente;
  • c)se si tratta di un certificato, si rivolge all'organismo emittente e chiede un controllo ulteriore o la sospensione del certificato. L'Organismo emittente prende le misure appropriate e riferisce all'Agenzia entro quattro settimane. In caso di inadempienza da parte dell'impresa, l'Agenzia provvede a sospendere a tempo indeterminato il certificato di sicurezza dell'impresa, fino a quando essa non avra' ottemperato all'obbligo di rimozione della non conformita' ovvero all'allontanamento del macchinista. In attesa della relazione dell'organismo emittente l'Agenzia puo' vietare ai macchinisti di operare sul sistema ferroviario nazionale ed informa la Commissione europea e le altre autorita' competenti al riguardo. Se l'Agenzia ritiene comunque che un determinato macchinista costituisca un rischio grave per la sicurezza delle ferrovie adotta immediatamente le misure necessarie, quali la richiesta al gestore dell'infrastruttura e all'impresa ferroviaria di fermare il treno e di vietare al macchinista di operare sul sistema ferroviario nazionale per tutto il tempo necessario, fatte comunque salve le misure sanzionatorie di cui all'art. 26. L'Agenzia informa la Commissione europea e le altre autorita' competenti di tale decisione. In tutti i casi l'Agenzia aggiorna il registro di cui all'art. 19. Se l'Agenzia ritiene che una decisione assunta da un'autorita' competente di un altro Stato membro in conformita' dell'art. 29, paragrafo 4, della direttiva, non soddisfi i criteri pertinenti, deve formulare apposita richiesta di parere alla Commissione europea. In caso di disaccordo o di controversia, l'Agenzia puo' chiedere che la questione sia deferita al Comitato di cui all'art. 32, paragrafo 1 della direttiva. L'Agenzia puo' continuare ad imporre il divieto, per il macchinista, di operare nel territorio italiano ai sensi del comma 4, finche' la questione non sia risolta.

Testo vigente dal 21 gennaio 2011

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;247~art25 · fonte del testo

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